Corte dei conti
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Referto sui conti consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazionielettorali del 31 maggio 2015 per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere Comunale (art.12 , comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n.515,
DELIBERA N.20/2017 DELLA CORTE DEI CONTI DEL 24 GENNAIO 2017
Contenuto inserito il 17-02-2017 aggiornato al 04-10-2021
Delibera della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Campania
Contenuto inserito il 04-10-2021 aggiornato al 04-10-2021
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