Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

ACCESSO CIVICO

Il diritto di accesso civico a dati e documenti è disciplinato all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.

L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L’istanza di accesso identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L’istanza può essere presentata nei seguenti modi:

  • a mezzo posta elettronica certificata alla seguente pec: comune.pomiglianodarco@legalmail.it;
  • a mano presso l’Ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura al pubblico:
  • lunedìmercoledì- venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00
  • martedì – giovedì: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30

L’istanza deve essere indirizzata al Settore che detiene i dati, informazioni o documenti come di seguito indicati:

  • Settore 1 “Affari Generali”
  • Settore 2 “Finanze – Entrate – Patrimonio”
  • Settore 3 “Risorse Umane – Datore di Lavoro – Istruzione - Cultura”
  • Settore 4 “Affari Legali”
  • Settore 5 “Servizi al cittadino - Affari Sociali”
  • Settore 6 “Settore Tecnico”
  • Settore 7 “Comando  Polizia Municipale”

L’istanza deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ove l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m e i.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

 

Contenuto inserito il 25-09-2013 aggiornato al 24-03-2022

MODELLO DOMANDA DI ACCESSO CIVICO

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

ISTANZA DI RIESAME

 

Contenuto inserito il 21-03-2018 aggiornato al 20-06-2023
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