Scadenzario obblighi amministrativi
Criteri e modalità di pubblicazione dello scadenzario
1. Il responsabile della trasparenza pubblica le informazioni di cui al comma 3, relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti, sul sito web istituzionale in apposita area denominata "Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi", all'interno della sotto-sezione di secondo livello "Oneri informativi per cittadini e imprese", nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali" della sezione «Amministrazione trasparente», di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, le informazioni di cui al comma 3 sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come destinatari le imprese, e organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi.
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.
Attestazione di Conformità ed Agibilità ai sensi dell'art.25, comma 5-bis, così come introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera h) della Legge 9.08.2013, n.98 "del Fare"
Procedimenti relativi
Riferimenti normativi
La Legge n. 98 del 9.08.2013 di conversione del Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013 prevede la possibilità di un procedimento alternativo alla richiesta di agibilità.
Precedentemente tale facoltà era prevista esclusivamente riguardo agli edifici produttivi (D.P.R. 160/2010) mentre per tutti gli altri l’agibilità veniva acquisita attraverso il rilascio espresso del certificato da parte dell’amministrazione o mediante silenzio assenso.
Il direttore di lavori o un professionista abilitato possono attestare la conformità dell’opera e la sua agibilità, prerogativa finora riservata esclusivamente agli interventi di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive.
A seguito della sua presentazione e della dichiarazione del direttore dei lavori l’agibilità è immediatamente rilasciata, quindi senza la necessità di dover attendere il termine di 30 o 60 giorni (a seconda se con parere ASL o autocertificazione per i requisiti igienico sanitari).
La verifica dei requisiti di agibilità viene demandata agli eventuali e successivi controlli.
Possono essere autocertificate anche le agibilità parziali potranno essere autocertificate poiché in sede di conversione in legge del decreto è stato abrogato il comma 4-ter dell’art. 24 che le escludeva.