Attestazione di Conformità ed Agibilità ai sensi dell'art.25, comma 5-bis, così come introdotto dall'art. 30, comma 1, lettera h) della Legge 9.08.2013, n.98 "del Fare"
Procedimenti relativi
- Accertamento di Conformità ex art. 37 del D.P.R. 06/06/2001, n°380
- Accertamento di Conformità ex art. 36 del D.P.R. 06/06/2001, n°380
- Comunicazione dell'Inizio dei Lavori (C.I.L.)
- Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.)
- Denunzia di Inizio Attività (D.I.A.)
- Permesso di Costruire
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Riferimenti normativi
La Legge n. 98 del 9.08.2013 di conversione del Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013 prevede la possibilità di un procedimento alternativo alla richiesta di agibilità.
Precedentemente tale facoltà era prevista esclusivamente riguardo agli edifici produttivi (D.P.R. 160/2010) mentre per tutti gli altri l’agibilità veniva acquisita attraverso il rilascio espresso del certificato da parte dell’amministrazione o mediante silenzio assenso.
Il direttore di lavori o un professionista abilitato possono attestare la conformità dell’opera e la sua agibilità, prerogativa finora riservata esclusivamente agli interventi di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive.
A seguito della sua presentazione e della dichiarazione del direttore dei lavori l’agibilità è immediatamente rilasciata, quindi senza la necessità di dover attendere il termine di 30 o 60 giorni (a seconda se con parere ASL o autocertificazione per i requisiti igienico sanitari).
La verifica dei requisiti di agibilità viene demandata agli eventuali e successivi controlli.
Possono essere autocertificate anche le agibilità parziali potranno essere autocertificate poiché in sede di conversione in legge del decreto è stato abrogato il comma 4-ter dell’art. 24 che le escludeva.