Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata SUPERBONUS (CILAS)

Responsabile di procedimento: Rea Maria Angela

Descrizione

Secondo la normativa, tutte le opere previste dall’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, che riguardano interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali (Super-ecobonus e Super-sismabonus), e classificati, ai sensi dell’art.3 del DPR n.380/01, fino alla manutenzione straordinaria, (ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione), necessitano della  presentazione della CILAS (Comunicazione Inizio lavori Asseverata-Superbonus), al pari degli interventi che ricadono nell’edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR n.380/01.

La CILAS deve riguardare esclusivamente gli interventi ammessi a Superbonus (trainanti e trainati).

La CILAS è necessaria anche quando i lavori, ammessi al Superbonus, consistono esclusivamente in interventi di Manutenzione Ordinaria e come tali inquadrati in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/01 (es.: isolamento della copertura con ripristino manto, pannelli solari termici e fotovoltaici, sostituzione caldaia, installazione ascensori e piattaforme elevatrici interne agli edifici al fine del superamento barriere architettoniche, sostituzione infissi, installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici, ecc.).

Qualora siano previste ulteriori opere non ammesse ai benefici fiscali del Superbonus ma strettamente correlate a quelle ammesse al Superbonus (es: modifiche interne e/o prospettiche da assoggettare a CILA o SCIA correlate a realizzazione di cappotto esterno), occorre presentare la CILAS come autonoma pratica edilizia, preceduta però dalla pratica ordinariamente richiesta per gli interventi correlati, in modo da poter riportare sulla CILAS gli estremi di presentazione della pratica “correlata”, come previsto al quadro d.3 del modulo CILAS.
Nel caso in cui siano previste ulteriori opere non ammesse a Superbonus e non strettamente correlate a quelle ammesse al Superbonus (es: realizzazione modifiche alle tramezzature interne realizzate contestualmente al cappotto esterno con sostituzione caldaia), occorre presentare distintamente un ulteriore titolo abilitativo (CILA, SCIA) e la CILAS non costituisce integrazione di questo titolo.

La CILAS deve essere presentata esclusivamente tramite il portale del sito attraverso “servizi on-line”

Quando la CILAS non è soggetta ad Atti di assenso è sufficiente una relazione tecnica illustrativa di tutti i lavori ammessi al Superbonus 110%, trainanti e trainati, descrivendo le parti di fabbricato oggetto dei lavori (parti condominiali quali facciate,
coperture, fondazioni, ecc. e/o parti esclusive delle singole uu.ii.). E’ facoltativo per il progettista allegare gli elaborati grafici.

E’ fatto obbligo al progettista indicare nel Modello CILAS i titoli abilitativi principali che hanno legittimato l’immobile oggetto di intervento, salvo le dichiarazioni di conformità agli stessi.

Si precisa che gli interventi ai fini dell’efficientamento energetico e/o interventi strutturali di cui al D.L. n. 77/21 ( esempio: cappotto termico o il cordolo sismico)  secondo la normativa vanno in deroga sulle distanze minime con gli edifici vicini e/o sull’incremento in altezza del fabbricato che l’intervento potrebbe comportare.

Se per la definizione della CILAS è necessario acquisire atti di assenso, la pratica andrà corredata con tutta la documentazione specialistica necessaria all’acquisizione degli Atti di assenso richiesti (per esempio per gli immobili ricadenti in ZTO A è obbligatorio presentare la pratica Piano Colore per l’acquisizione del necessario Parere).

Si ricorda l’obbligatorietà di acquisire, preventivamente all’inoltro della CILAS, ove previsto, il deposito/autorizzazione della pratica strutturale da parte del Genio Civile nel caso di opere strutturali.

La pratica deve essere comunque corredata, ove richiesto dalla normativa nazionale o regionale, di ulteriore documentazione quale:

  • Elaborato Tecnico della Copertura per le Linee Vita;
  • Relazione energetica che, a secondo dei casi: certifichi il miglioramento della trasmittanza dell’involucro esterno, verifichi l’utilizzo fonti energetiche rinnovabili e le prestazioni energetiche;
  • Asseverazione Classificazione Sismica dell’edificio, per le opere ammesse al Super – Sismabonus (Allegato B).

Per i titoli abilitativi inoltrati dal 31/07/2021 (data di entrata in vigore del D.L. n.77/21) fino al 04/08/2021 (giorno precedente alla pubblicazione del modulo di CILAS), tenuto conto degli aspetti anche fiscali della CILAS e che la norma chiaramente subordina l’accesso ai benefici fiscali solo in presenza di questo specifico titolo (senza indicare “o analogo titolo abilitativo”), così come indicato dal Quaderno ANCI, per lavori ammessi al Superbonus, è obbligatorio integrare il titolo abilitativo edilizio già presentato con una CILAS.

Per i titoli abilitativi inoltrati prima della data del 01/06/2021 (data di entrata in vigore del D.L. n.77/21), per lavori ammessi al Superbonus, come indicato dal Quaderno ANCI, è facoltativo integrare il titolo abilitativo edilizio già presentato, con una CILAS.

Nel caso siano contestualmente previste opere ammesse al Superbonus 110% sia su parti condominiali che sulle parti private dei singoli condomini deve essere presentata una CILAS per l’intero intervento ammesso a Superbonus sia per le opere su parti condominiali che su parti esclusive. La CILAS deve essere intestata sia al Condominio sia ai singoli titolari di diritti reali sulle singole unità immobiliari interessate dai lavori. Nel caso siano previsti poi ulteriori lavori non ammessi al Superbonus 110%, deve essere presentata ulteriore e separata pratica/che edilizia per le parti private.

Nel caso di varianti in corso lavori a una CILAS presentata, in assenza della necessità di acquisire atti di assenso presupposti, è sufficiente allegare alla comunicazione di ultimazione lavori una relazione tecnica illustrativa (con eventuali elaborati grafici) delle modifiche apportate all’intervento inizialmente previsto. Tale documentazione costituisce integrazione della CILAS presentata.

A conclusione degli interventi strettamente connessi alla CILAS va presentata la Comunicazione di Fine Lavori, mentre non è necessaria la Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all’articolo 24 del DPR n.380/01. 

Per gli interventi soggetti a CILA Superbonus nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ss.mm.ii., superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici".

Chi contattare

Personale da contattare: Rea Maria Angela
Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Costi per l'utenza

TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORIA

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO URBANISTICA

SPORTELLO UNICO EDILIZIO: UFFICIO EDILIZIA PRIVATA, UFFICIO CONDONO E ANTIABUSIVISMO, PIANIFICAZIONE URBANISTICA

 

A)

DIRITTI DI SEGRETERIA

B)

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

A

 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

 

 

 

A-1

Comprendenti fino a 5 mappali

50,00

30,00 a mappale

 

A-2

oltre 5 mappali e fino a 10

100,00

30,00 a mappale

 

A-3

Oltre 10 mappali

150,00

50,00 a mappale dal decimo

B

 

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA STORICO

 

 

B-1

Comprendenti fino a 5 mappali

50,00

60,00 a mappale

 

B-2

oltre 5 mappali e fino a 10

100,00

60,00 a mappale

 

B-3

Oltre 10 mappali

150,00

100,00 a mappale dal decimo

C

 

CERTIFICATI VARI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA

 

 

C-1

Destinazione d’uso, per mappale

100,00

40,00 per sub.

 

C-2

Idoneità alloggiativa

10,00

10,00

 

C-3

Certificazioni Varie (congruità condono, ecc.)

50,00

50,00

 

C-4

Certificato distanza chilometrica

10,00

10,00

 

C-5

Istanza di rivalutazione condono edilizio

100,00

200,00

 

C-6

Rinnovi periodi di validità certificazioni

30,00

 

 

D

 

DEPOSITO TIPO DI FRAZIONAMENTO

50,00

100,00

E

 

ACCESSO AGLI ATTI amministrativi e tecnici e/o ricerca di pratica edilizia archiviata

50,00

50,00 per pratica richiesta (eventuali oneri di redazione copie ed elaborati grafici saranno preventivati a parte)

F

 

RICHIESTA COPIA CONFORME

50,00

50,00 per pratica richiesta (relativo al solo onere di evasion della domanda: il costo di produzione resta a carico del richiedente)

G

 

SOPRALLUOGHI SU RICHIESTA

100,00

 

 

H

 

VOLTURA DEI TITOLI EDILIZI *

*

100,00

I

 

PROROGA del termine del titolo edilizio *

*

100,00

L

 

ATTRIBUZIONE NUMERO DI MATRICOLA ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E MONTACARICHI

50,00

50,00

 

 

 

 

 

 

 

PRATICHE EDILIZIE

M

 

C.I.L.A. - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA per singola unità immobiliare

100,00

100,00

N

 

C.I.L.A.S. - COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (SUPERBONUS)

150,00

150,00

O

 

S.C.I.A. – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’

 

 

O-1

Interventi da art.22 del DPR 380/2001 per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservative (senza consistenza volumetrica)

100,00

100,00 per singola unità immobiliare

 

O-2

Interventi da art.22 del DPR 380/2001 gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell articolo 10, comma 1, lettera c) (senza consistenza volumetrica)

100,00

200,00 per singola unità immobiliare

 

O-3

Interventi in sanatoria ex art.37 del DPR 380/2001

100,00

300,00 per singola unità immobiliare

 

O-4

S.C.I.A. ALTERNATIVA A P.D.C. per interventi da art.23 del DPR 380/2001

100,00

300,00 per immobili fino a 500 mc.

200,00

400,00 per immobili da 501 fino a 1.000 mc.

300,00

500,00 per immobili oltre 1.001 mc.

400,00

500,00 in aggiunta, per le volumetrie eccedenti i 1.501 mc., i diritti vanno calcolati nella misura di € 5,00/mc.

 

O-5

Impianti per telefonia mobile

500,00

500,00

P

 

S.C.A. – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’

50,00

100,00 per singola unità immobiliare

Q

 

PERMESSO DI COSTRUIRE E PDC IN SANATORIA

 

 

Q-1

 

300,00

300,00 per immobili fino a 500 mc.

 

Q-2

 

400,00

400,00 per immobili da 501 fino a 1.000 mc.

 

Q-3

 

500,00

500,00 per immobili oltre 1.001 mc.

 

Q-4

 

500,00

500,00 in aggiunta, per le volumetrie eccedenti i 1.501 mc., i diritti vanno calcolati nella misura di € 5,00/mc.

R

 

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

**

**

S

 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

500,00

1.000,00

T

 

PIANO DEL COLORE

 

 

T-1

Pre-Istruttoria

20,00

30,00 per unità immobiliare

 

T-2

Parere preventivo Piano del Colore

50,00

50,00 per unità immobiliare

 

T-3

Parere di conformità

50,00

50,00 per unità immobiliare

U

 

Parere Preventivo pratica edilizia

100,00

300,00

Note:

Le richieste legate alle certificazioni/attestazioni ed atti vari di cui alle lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-L, possono essere avanzate con “carattere di urgenza” (evase cioè entro 5 giorni lavorativi consecutivi dalla data di ricevimento) ma comportano il pagamento dei diritti (segreteria e istruttoria) nella misura doppia: non rientrano nel computo del periodo di cui sopra i giorni necessari alle società detentrici gli archivi pratiche edilizie.

Tutte le richieste di cui al punto precedente devono recare l’attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti dovuti, in mancanza dei quali l’ufficio non procederà alla lavorazione e successivo riscontro.

 

* VOLTURA/PROROGA DEI TITOLI EDILIZI: si applicano gli stessi oneri per diritti previsti per le rispettive procedure;

** PERMESSO DI COSTRUIRE in deroga ex art.14, convenzionato ex art.28 bis e soggetto a fiscalizzazione ai sensi dell’art.34 del DPR 380/2001, i diritti sopra riportati sono maggiorati del 30%.

 

 

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Art. 119, comma 13 ter, del DL 34 del 2020, come modificato dall’art.33 del DL n.77 del 2021

Servizio online

Allegati

File con estensione pdf Modello CILA Superbonus editabile: Modello-CILA-Superbonus-editabile.pdf
(Pubblicato il 04/11/2021 - Aggiornato il 04/11/2021 - 344 kb - pdf)
File con estensione docx Modello CILA Superbonus Doc: CILA_Superbonus_Modulo.docx
(Pubblicato il 04/11/2021 - Aggiornato il 04/11/2021 - 64 kb - docx)
File con estensione pdf Soggetti coinvolti (pdf editabile): Allegato-cila-superbonus-soggetti-coinvolti-editabile.pdf
(Pubblicato il 04/11/2021 - Aggiornato il 04/11/2021 - 165 kb - pdf)
File con estensione docx Soggetti cpinvolti (doc): CILA_Superbonus__Soggetti_coinvolti.docx
(Pubblicato il 04/11/2021 - Aggiornato il 04/11/2021 - 52 kb - docx)
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