PROCEDURE SEMPLIFICATE (ARTICOLI 214, 215, E 216 DEL D. LGS. 152/06)
AVVISO IMPORTANTE
Si comunica che le P.M.I. devono presentare le comunicazioni di inizio attività di recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, commi 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, alla Direzione Ambiente, Sviluppo del territorio, Sanzioni, tramite il SUAP del Comune di Pomigliano d’Arco, così come previsto dall'art. 3, comma 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, pubblicato sulla G.U. del 29 maggio 2013 ed entrato in vigore il 13/06/2013.
La comunicazione di inizio attività di recupero: può essere prodotta solo per operazioni di recupero da svolgersi in impianti già realizzati al momento della presentazione della comunicazione stessa.
Le P.M.I. non possono avvalersi della Comunicazione di inizio attività di recupero dei rifiuti di cui sopra, qualora l'impianto sia soggetto anche alle altre autorizzazioni previste dal comma 1 dell'art. 3 del DPR n. 59/2013. Nel suddetto caso i gestori, dovranno presentare alla Città Metropolitana di Napoli, tramite il SUAP del Comune, apposita istanza AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), la cui documentazione è reperibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo:
http://www.cittametropolitana.na.it/Micro_Siti/Ambiente/Navigazione_Sinistra/AUA/.
http://www.cittametropolitana.na.it/ambiente/aua
Per il rinnovo della comunicazione di inizio attività di recupero dei rifiuti di cui sopra e per le modifiche sostanziali dell'attività di recupero di rifiuti, i gestori, dovranno presentare alla Città Metropolitana di Napoli, tramite il SUAP del Comune di Pomigliano d’Arco, apposita istanza AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), la cui documentazione è reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo sopra riportato, qualora l'impianto sia obbligatoriamente assoggettato alle procedure di cui al D.P.R. 59/2013.
Si precisa che per il rinnovo della comunicazione inizio attività per impianti a cui non è necessaria altra autorizzazione tra quelle indicate nel D.P.R. 59/2013, la Ditta può presentare l'istanza di rinnovo (sempre per il tramite del SUAP) ai sensi dell'ex art. 216 D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. (non in procedura AUA, così come previsto all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 59/2013)
Si precisa che l'istanza AUA per il rinnovo della comunicazione di inizio attività di recupero dei rifiuti di cui sopra deve essere presentata 6 mesi prima della scadenza (la scadenza è intesa conteggiando il decorso di 5 anni dalla data di presentazione della prima comunicazione di inizio attività).
Sono considerate modifiche sostanziali all'attività di recupero di rifiuti:
- l'integrazione di nuove "tipologie" di rifiuti di cui all'allegato 1 del D.M. 5.2.98;
- l'integrazione delle operazioni di recupero da R1 ad R13 di cui all'allegato C del Decreto Legislativo 152/2006;
- qualsiasi modifica strutturale o impiantistica apportata all'insediamento o all'attività, che incida sul processo di recupero, sulle aree e sulle modalità di messa in riserva, sulla qualità degli scarichi idrici, sulla qualità delle emissioni in atmosfera, sulle emissioni sonore.
Non verranno esaminate Comunicazioni presentate direttamente a questa Direzione.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti
La comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, deve essere inoltrata, per il tramite del SUAP competente per territorio, alla Direzione Ambiente, Sviluppo del territorio, Sanzioni - Area Pianificazione Territoriale Urbanistica, Sviluppo - Valorizzazione e Tutela Ambientale (PEC cittametropolitana.na@pec.it). Tale comunicazione, a firma del legale rappresentante della ditta, va redatta sui modelli scaricabili nella presente sezione e reperibili anche presso l'Ufficio Procedure Semplificate sito in Via Don Bosco, 4/f – 80143 Napoli.
Scarica qui i modelli.
- Rifiuti non pericolosi: (Scarica il file contenente i MODELLI)
- Allegato A - Comunicazione inizio attività rifiuti non pericolosi;
- Allegato A1 - Dichiarazione attestante il possesso dei titoli edilizi ed urbanistici, VIA,CPI, scarichi etc;
- Allegato A2 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
- Allegato A3 - Dichiarazione di conformità dell'attività di recupero rifiuti;
- Rifiuti pericolosi: (Scarica il file contenente i MODELLI)
- Allegato B - Comunicazione inizio attività rifiuti pericolosi;
- Allegato B1 - Dichiarazione attestante il possesso dei titoli edilizi ed urbanistici, VIA,CPI, scarichi etc;
- Allegato B2 - Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
- Allegato B3 - Dichiarazione di conformità dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi;
ATTENZIONE: Circolare del Ministero dell'Ambiente recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” - Checklist Stoccaggi
Le competenze
Le operazioni di recupero di cui sopra, possono essere intraprese a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998, così come novellato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186, per i rifiuti non pericolosi, ed al D.M. 12 giugno 2002, n. 161 per i rifiuti pericolosi.
L'Ufficio "procedure semplificate" verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, ed iscrive in un apposito registro le Imprese che intendono esercitare l'attività di che trattasi; inoltre effettua i controlli periodici di cui all'art. 197 del medesimo decreto legislativo.
I tempi
L'attività di recupero potrà essere intrapresa trascorsi 90 giorni dalla data di acquisizione della comunicazione di cui sopra al Protocollo Generale dell'Ente.
Il suddetto termine, può essere interrotto una sola volta, qualora ritenuto necessario, ai fini del controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge.
Il procedimento si concluderà con un provvedimento dirigenziale motivato di inizio attività o di divieto di inizio attività di recupero dei rifiuti.
Durata
La comunicazione deve essere rinnovata alla scadenza dei 5 anni e comunque in ogni caso di modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti mediante la presentazione dell'istanza AUA (Autorizzazione Unica Ambientale).
Registro delle imprese
Iscrizione al Registro delle Imprese per le attività di recupero in regime di Procedure Semplificate.
La Città Metropolitana è competente alla tenuta del Registro delle Imprese per le attività di recupero in regime di Procedure Semplificate.
Le " procedure semplificate", rappresentano l'iter agevolato di autorizzazione per le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e per le attività di recupero di cui all'Allegato C del D.Lgs. 152/2006, nei limiti fissati dalle norme tecniche e dalle prescrizioni per ogni tipo di attività di cui al D.M. 05.02.98 così come modificato dal DM 5 aprile 2006, n.186.
La Città Metropolitana iscrive le imprese in un apposito Registro e verifica, nel termine di 90 giorni, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, sia in base alla documentazione pervenuta, sia in base alle verifiche tecniche sull'impiantistica.
Qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e condizioni prescritte, la Città Metropolitana dispone, con provvedimento motivato, il divieto d'inizio o prosecuzione dell'attività, salva la possibilità da parte dell'interessato di provvedere a conformare la propria attività alla normativa vigente in un termine prefissato.
GUARDA ANCHE: https://trasparenza.comune.pomiglianodarco.na.it/admin_etrasparenza.php?menu=organizzazione&menusec=procedimenti&azione=modifica&id=38529