Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
VENDITA AL PUBBLICO DI FARMACI DA BANCO, DI AUTOMEDICAZIONE E PRODOTTI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA AI SENSI DELLA LEGGE 04.08.2006, N.248
Uffici responsabili
SUAP E SVILUPPO ECONOMICODescrizione
DESCRIZIONE:
Gli esercizi commerciali di vicinato o media struttura di vendita possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, prodotti omeopatici, medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica.
E' consentito l'uso della dicitura Parafarmacia nell'insegna degli esercizi commerciali dotati di reparto per la vendita di medicinali. E' consentito l'utilizzo della croce come insegna.
L’avvio di tale attività è comunicato a più Enti tramite il SUAP:
1. al Ministero della salute in cui ha sede l'esercizio. La comunicazione deve essere anche all’Agenzia italiana del Farmaco, tenuto conto che, a livello centrale, le attività di vendita dei medicinali interessano direttamente anche tale Agenzia. Per questo adempimento, il Ministero della Salute mette a disposizione i facsimile di comunicazione inizio e cessazione della vendita di farmaci da banco e le correlate istruzioni operative (cfr http://www.salute.gov.it/);
2. alla Direzione centrale salute e protezione sociale, Comando regionale del nucleo antisofisticazione e sanità N.A.S., Ordine professionale dei farmacisti, Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;
La vendita dei farmaci da banco è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
L'art. 5 del decreto Bersani (D.L. 223/2006) ha previsto la possibilità di vendita di alcuni tipi di medicinali al di fuori delle farmacie.
Con la circolare n. 3/2006 il Ministero della Salute fornisce taluni chiarimenti su:
- tipologia di esercizi commerciali che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci;
- modalità (reparto specifico adibito) ed orari di vendita al pubblico dei medicinali;
- presenza necessaria di personale medico adibito alla vendita (almeno un farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine);
- categorie di medicinali vendibili: medicinali da banco, medicinali di automedicazione, restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti omeopatici, medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica.
E' infine consentito l'uso della dicitura Parafarmacia nell'insegna degli esercizi commerciali dotati di reparto per la vendita di medicinali.