Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

COMMERCIO ELETTRONICO

Responsabile di procedimento: Iasevoli Francesco
Responsabile di provvedimento: Romano Gelsomina
Responsabile sostitutivo: Stefano Sasso

Uffici responsabili

SUAP E SVILUPPO ECONOMICO

Descrizione

DEFINIZIONE

Il  commercio  elettronico  consiste  nello  svolgimento  di  attività  commerciali  per  via elettronica.  Basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso comprende attività disparate quali:

  • commercializzazione di merci e servizi per via elettronica;
  • distribuzione on-line di contenuti digitali;
  • effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all'asta, progettazione e ingegneria in cooperazione;
  • on-line sourcing;
  • appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita.

Il  commercio  elettronico  può  riguardare:  prodotti  (ad  esempio,  prodotti  di  consumo, apparecchiature specialistiche  per  il  settore  sanitario),  servizi  (ad  esempio,  servizi  d'informazione, servizi  giuridici  e finanziari), attività di tipo tradizionale (ad esempio l'assistenza sanitaria e l'istruzione) e di nuovo tipo (ad esempio "centri commerciali virtuali").

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 114  del 31 marzo 1998  il commercio on-line rientra nelle forme speciali di  vendita  al  dettaglio,  al  pari  delle vendite  per  corrispondenza  -tramite  televisione  o  altri  sistemi  di comunicazione,  la  vendita  diretta  al  domicilio  dei  consumatori  e  il  commercio  mediante  distributori automatici.

Una forma molto diffusa di vendita attraverso internet è l’asta on-line, in cui il prezzo viene definito dagli acquirenti mediante una serie di offerte successive.

I tipi di aste possono essere:

  • all’olandese,o asta al ribasso in cui la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo massimo indicato dal venditore e nell’ambito dei limiti temporali dell’offerta
  • all’inglese o asta al rialzo in cui la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo minimo indicato dal venditore e nell’ambito dei limiti temporali dell’offerta
  • asta segreta al prezzo massimo, nella quale ogni interessato al bene offre, per iscritto, un prezzo massimo. Le offerte vengono raccolte, nei limiti temporali fissati, e rese pubbliche contemporaneamente con l’aggiudicazione all’offerta più elevata;
  • asta con riserva, in cui la vendita viene aggiudicata solo se le offerte hanno raggiunto e/o superato il prezzo minimo stabilito. Tale prezzo non viene comunicato durante la gara.

A seconda della posizione del banditore rispetto all’acquirente e il venditore possiamo individuare 3 tipi di asta:

  • aste  condotte  direttamente  dal  banditore  d’asta  in  cui  è  possibile  acquistare  beni  di  proprietà  di quest’ultimo;
  • aste condotte direttamente dal banditore d’asta in cui è possibile acquistare beni di proprietà di venditori terzi;
  • aste in cui il banditore d’asta svolge unicamente il compito di mettere a disposizione il sito e la sua struttura per la vendita all’asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura di aggiudicazione.

 

PREREQUISITI

Lo  svolgimento  dell'attività  è  subordinato  al  possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti  dalla  normativa antimafia, morali e professionali.

In particolare, per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico non alimentare è necessario essere in possesso dei soli requisiti soggettivi morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare, oltre ai requisiti soggettivi morali sopra citati, è necessario essere in possesso anche dei requisiti soggettivi professionali.

Talune categorie di soggetti sono dispensate dall'obbligo di comunicazione. In particolare, vi è l'esclusione per chi venda o esponga le  proprie opere d'arte, nonché quelle d'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

È escluso l'obbligo della comunicazione anche per quei soggetti titolari di un'attività industriale che vendono direttamente al pubblico nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti delle merci da essi prodotte. La comunicazione deve essere effettuata da chi esercita commercio al dettaglio, quindi è esclusa per la prestazione di servizi; è esclusa altresì per chi effettua esclusivamente attività di vendita all'ingrosso, che deve comunque possedere i requisiti di seguito riportati.

 

REQUISITI MORALI

Non possono, pertanto, esercitare l’attività commerciale coloro che:

sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

  • hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica;
  • hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
  • hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, per mancanza dei requisiti, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

 

REQUISITI PROFESSIONALI

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande;
  • avere prestato la propria opera, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine,  entro  il  terzo grado,  dell'imprenditore,  in  qualità  di  coadiutore  familiare,  comprovata  dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia  per  le  imprese  individuali  che  in  caso  di  società,  associazioni  od  organismi  collettivi,  i  requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

L’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari è soggetta unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità e non ai requisiti professionali

 

REQUISITI  STRUTTURALI

Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare è inoltre necessario  rispettare  i  requisiti  definiti dalla normativa  vigente in  merito  all'igiene  dei  prodotti  stoccati, prodotti e venduti.

L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.

 

COSA OCCORRE FARE

I  soggetti   che  decidano  di   intraprendere professionalmente un'attività di commercio  elettronico al dettaglio devono inviare relativa comunicazione al Comune di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la sede legale. Solo trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione il soggetto potrà legalmente iniziare a svolgere la sua attività (art. 18 del D.lgs n. 114/1998).

L’apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Preme evidenziare che con Circolare Ministeriale n.3535 del 06/05/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che ove l’Amministrazione comunale abbia individuato delle zone del territorio di pertinenza da sottoporre a tutela, l’avvio dell’attività in tali aree deve essere assoggettata ad autorizzazione espressa,  al  fine di  consentire la verifica del  rispetto di  tutti  i vincoli  individuati  dal  provvedimento di programmazione. Ciò al fine di non vanificare gli effetti del provvedimento di programmazione delle aperture di esercizi. I comuni stabiliscono i criteri per il rilascio dell’autorizzazione o per il trasferimento degli esercizi soggetti a programmazione comunale.

La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica – ComUnica –, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIA) che a sua volta la presenterà al SUAP.

La ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.

 

INFORMAZIONI SULL’ISTANZA

VALIDITÀ DELLA SCIA

In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza.

Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica,  ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005,  n.  68).  La  ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail  associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale.

 

TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL’ISTANZA

Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'Amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati.

Chi contattare

Personale da contattare: Iasevoli Francesco

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 12 mesi
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Recapiti e contatti
Piazza Municipio 1 - 80038 Pomigliano D'Arco (NA)
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Centralino +39.081.5217111
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