Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Convivenze di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76

Responsabile di provvedimento: Romano Gelsomina

Descrizione

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" prevede la disciplina delle convivenze di fatto.

Si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Gli interessati a costituire una "convivenza di fatto" devono già risiedere nello stesso appartamento ed essere iscritti anagraficamente nello stesso nucleo familiare.

Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso lo sportello anagrafico del Comune per effettuare la variazione.

Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo dichiarazione conviventi di fatto) presentandosi, muniti di documento di identità valido, previa prenotazione da richiedere all'indirizzo e-mail: 

tiziana.bellanti@comune.pomiglianodarco.gov.it

completa dei dati anagrafici dei richiedenti e di un recapito telefonico, per concordare un appuntamento con l'ufficio per la consegna del modulo e la redazione della richiesta di Convivenza di Fatto.

Per ogni eventuale chiarimento è possibile indirizzare un messaggio al soprariportato indirizzi e-mail oppure telefonando al seguente recapito:

sig.ra Tiziana Bellanti: 0815217122

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio. 

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi

  • d'ufficio, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Napoli di uno o di entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio o unione civile;
  • su richiesta di entrambi i componenti (o di uno solo previa comunicazione all'altro), qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, presentandosi presso l'Ufficio Anagrafe del Comune, previa prenotazione da richiedere all'indirizzo tiziana.bellanti@comune.pomiglianodarco.gov.it, muniti di documento di identità valido.

 

Effetti della Dichiarazione della Convivenza di Fatto

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  • diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46);
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).


L'ufficiale di anagrafe rilascia la certificazione anagrafica di convivenza di fatto, riportante anche l'eventuale contratto di convivenza stipulato e ricevuto dal professionista, in regola con l'imposta di bollo. 

Contratti di Convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • forma scritta;
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall'avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale all'indirizzo PEC:  servdemografici.pomigliano@asmepec.it.

Al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede cortesemente di indicare nell'oggetto della e-mail la sigla "Contratto C.d.F.".

Il contratto reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

  • l'indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Il contratto è nullo nei seguenti casi:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione, assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  • se una delle parti è minorenne;
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).


Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Il Contratto di Convivenza si risolve in caso di:

  • accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede - se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni - lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
  • recesso unilaterale: il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l'abitazione;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l'unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
  • morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione del contratto all'anagrafe del comune di residenza.


I contratti di convivenza possono essere trasmessi da Avvocati e Notai al Comune di Pomigliano d'Arco all'indirizzo PEC: servdemografici.pomigliano@asmepec.it.

Riferimenti normativi: Legge 20 maggio 2016, n. 76.

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

    Conclusione tramite silenzio assenso: no
    Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

    Modulistica per il procedimento

    Riferimenti normativi

    Servizio online

    Tempi previsti per attivazione servizio online: 12 mesi
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