Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

Responsabile di procedimento: Iasevoli Francesco
Responsabile di provvedimento: Romano Gelsomina
Responsabile sostitutivo: Stefano Sasso

Uffici responsabili

SUAP E SVILUPPO ECONOMICO

Descrizione

APERTURA, VARIAZIONE O CESSAZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

CIRCOLARE ESPLICATIVA (approvata con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo n.42 del 09/11/2020

 

La presente circolare sostituisce la precedente, avente pari oggetto, approvata con decreto dirigenziale n. 144 del 29/04/2011 dell’Area Generale di Coordinamento A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali “Circolare esplicativa e relativa modulistica, ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale nn 816/2010 e 95/2011, in materia di Agenzie di viaggi e turismo”.

Al fine di semplificare il procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività inerente le Agenzie di Viaggio e Turismo, anche alla luce della Legge Regionale, del 08 agosto 2014, n. 18 recante Organizzazione del sistema turistico in Campania” e della Legge Regionale 08 agosto 2016, n. 22 che introduce misure di semplificazione amministrativa e normativa, si è proceduto all’aggiornamento ed integrazione della richiamata circolare.

Per i Tour Operator valgono le stesse disposizioni contenute nella presente circolare, sebbene di seguito per comodità di esposizione si fa riferimento solo alle Agenzie di Viaggio.

Alla presente circolare si allega la modulistica semplificata così come aggiornata e modificata per effetto della presente.

 

 

AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi, soggiorni e servizi turistici collegati, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.

 

Le predette attività possono essere realizzate anche nella forma on line. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni della presente circolare e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.

 

Le agenzie di viaggio e turismo, nell’esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio, compresi pacchetti e servizi turistici collegati di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62, ai sensi della normativa statale vigente in materia.

Le agenzie di viaggio e turismo, in aggiunta alle attività sopra indicate, possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese quelle di informazione e accoglienza turistica.

 

 

SCIA E COMUNICAZIONI

L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla presentazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 59/2010, del D.P.R. 160/2010 e della L. R. n. 18/2014, di apposita Segnalazione certificata di inizio attività (d’ora innanzi Scia), su modello regionale (Mod. 1), allo Sportello Unico Attività Produttive (d’ora innanzi SUAP) del Comune territorialmente competente.

L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico e non è soggetta a SCIA ma a Comunicazione (Mod. 3), da presentare al Suap del Comune dove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività. Il Suap provvede poi a trasmettere la suddetta Comunicazione anche al Comune dove ha sede l'agenzia principale.

In caso di trasferimento sede di agenzia principale (Mod. 2) o filiale (Mod. 3) tra Comuni diversi, la Scia o la Comunicazione va presentata al Suap del Comune di destinazione, il quale a sua volta trasmette la suddetta Scia o Comunicazione anche al Suap del Comune di provenienza.

Deve, quindi, essere presentata la SCIA in caso di:

  • apertura di nuova agenzia di viaggi e turismo (Mod.1);
  • variazione strutturale dell’agenzia, ovvero subingresso e/o variazione di denominazione, di sede operativa, di direttore tecnico e di titolarità/rappresentante legale o ragione sociale (Mod.2);

Deve essere presentata la Comunicazione in caso di:

  • apertura di filiale di agenzia o sua variazione di sede (Mod.3);
  • chiusura di agenzia di viaggi e turismo o di filiale (Mod.4).

L’attività, oggetto della Scia, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DPR 160/2010 può essere iniziata dalla data di rilascio della ricevuta della SCIA da parte del SUAP territorialmente competente. Resta salva, per i SUAP che utilizzano la PEC quale strumento di comunicazione con gli interessati, la previsione dell’art. 5 del decreto interministeriale del

10.11.2011, secondo cui l’attività può essere iniziata dalla data di rilascio, da parte del gestore della PEC, della ricevuta che attesta l’avvenuta consegna al SUAP.

Inoltre, come previsto dal D.P.R. 160/2010, art 5 comma 2, la SCIA può essere presentata al SUAP per il tramite della Camera di Commercio territorialmente competente, contestualmente ad una pratica di Comunicazione Unica (ComUnica). La Camera di Commercio trasmette immediatamente la Segnalazione al SUAP competente e rilascia una ricevuta all’impresa valida ai fini dell’avvio dell’attività.

Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa.

 

COMPITI DEI COMUNI

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett e) della Legge regionale n. 18/2014, spettano ai Comuni i compiti dell’attuazione delle procedure amministrative in materia delle agenzie di viaggi e turismo.

Spettano ai Comuni territorialmente competenti le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla presente circolare e sulle autodichiarazioni e sulle autocertificazioni prodotte, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della L. 689/1981, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte.

Il SUAP è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato di cui al successivo paragrafo DENOMINAZIONE, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni, Province o Regioni italiane.

I medesimi SUAP sono tenuti ad aggiornare il database pubblico ministeriale sulla piattaforma www.infotrav.it, in particolare in caso di apertura di una nuova agenzia di viaggi, di variazioni strutturali, di chiusura, di rinnovo della polizza assicurativa e di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività.

Al Suap spetterà anche il controllo sulla Polizza assicurativa, la quale va rinnovata annualmente da parte delle Agenzie e inoltrata al Suap territorialmente competente; pena quanto previsto al comma 3 dell’art 19 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Al ricevimento della Scia, il Suap provvede a trasmettere la stessa (anche senza gli allegati) alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta regionale della Campania, UOD 50 12 06, al fine di consentire l’aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 3, comma 1, lettera q) della L.R. 18/2014.

Per la medesima finalità, va altresì comunicato alla Regione l’eventuale divieto di prosecuzione dell’attività che dovesse essere disposto successivamente alla trasmissione della suddetta Scia.

In caso di apertura, trasferimento sede o chiusura di filiali, il Suap del Comune territorialmente competente è tenuto a trasmettere la Comunicazione anche al Suap del Comune dove ha sede l'agenzia principale.

In caso di trasferimento sede di agenzia principale o filiale tra Comuni diversi, il Suap del Comune territorialmente competente deve trasmettere la Scia o Comunicazione anche al Suap del Comune di provenienza.

Il SUAP competente, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine minimo di 30 giorni, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della legge 241/90. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione comunale competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 comma 4 e dell’art. 21-nonies della richiamata legge 241/90.

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione della sanzione della reclusione da uno a tre anni, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Giova, al riguardo, segnalare che ai sensi del comma 6 dell’art. 19 della Legge 241/90: “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti summenzionati è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

 

DENOMINAZIONE

La denominazione non deve essere uguale o simile alla denominazione di altra agenzia operante sul territorio nazionale. Non è consentito, in ogni caso, adottare denominazioni di Comuni, Province o di Regioni italiane.

L’interessato deve produrre autocertificazione sulla verifica della compatibilità della denominazione.

A tal fine deve accertare:

  1. che la denominazione non corrisponda a quella di Comuni, Province o di Regioni italiane;
  2. che la denominazione non sia uguale a quella di altre agenzie già operanti nel territorio regionale;
  3. che la denominazione non sia simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.

Gli strumenti a disposizione dell’utente per effettuare le verifiche sono i seguenti:

a)  database pubblico ministeriale www.infotrav.ipzs.it. Poiché si tratta di una banca dati aggiornata sulla base degli elenchi trasmessi dagli Enti competenti all’esercizio della funzione in materia di agenzie di viaggio e turismo, l’archivio non è esaustivo a causa del diverso grado di partecipazione di ciascun Ente al popolamento del database;

b) registro Imprese presso le Camere di Commercio o relative banche dati on-line. Queste, pur garantendo la completezza e l’ufficialità delle informazioni riportate, non forniscono dati sufficienti sulle denominazioni delle agenzie di viaggio. La denominazione” di agenzia di viaggio deve corrisponde  alla  cosiddetta  “insegna  di  esercizio”.  Infatti,  si  tenga  conto che  la  cosiddetta “denominazione” di agenzia di viaggio non è necessario che corrisponda alla “denominazione” in senso giuridico dellimpresa che esercita l’attività, ovvero quella indicata nei Registri camerali.

Può ritenersi diligente, e pertanto attendibile al punto di poter essere autocertificata, una verifica basata sull’utilizzo approfondito e scrupoloso di tutti gli strumenti elencati.

Quanto ai criteri per valutare la similitudine, ferma restando quello residuale del buon senso, si rende noto che due denominazioni sono simili quando:

  • nel caso di denominazioni composte, l’elemento differenziale sia rappresentato da un termine che identifichi l’attività in genere (viaggio, travel, tour, vacanza, crociera etc.). Ad es.: Tizio Viaggi ⓪ Tizio Travel; Tizio Viaggi ⓪ Tizio Viaggi e Vacanze ,etc.;
  • nel caso di denominazioni composte da due o più parole, se tra le due denominazioni c’è una mera inversione dei termini (es.: Viaggi Elefante ⓪ Elefante Viaggi; Tizio Caio Viaggi ⓪ Caio Tizio Viaggi, etc.);
  • differiscano solamente per una lettera iniziale o finale (es.: Pianeta Viaggi ⓪ Pianeti Viaggi; Planet Viaggi ⓪ Planets Viaggi, etc.);
  • sia riscontrata identità o similitudine nella grafica di 2 termini che si pronunciano in modo differente (es.: FINE ⓪ “fain” in lingua inglese; “fine” in lingua italiana, etc.);
  • sia   riscontrata   identità   o   similitudine   di   pronuncia   pur   essendovi   differenza   nella rappresentazione grafica (es.: MY ⓪ “mai” in lingua inglese; “mai” in lingua italiana, etc.);

I criteri elencati hanno valore puramente indicativo, in quanto basati su valutazioni parziali e derivanti dalle fattispecie finora riscontrate.

In alternativa, prima della presentazione della Scia, può essere richiesta l’attribuzione della denominazione al Suap competente. A tal fine, per la prenotazione della denominazione, si allega il modello (Mod. 5) in cui vanno indicate più denominazioni, riportate in ordine di preferenza.

Il SUAP, dopo le opportune verifiche, provvede a prenotare la denominazione attraverso il Portale Infotrav e a comunicare al richiedente l’avvenuta prenotazione.

 

APERTURA DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

La Scia di apertura di agenzia di viaggi e turismo deve essere conforme ai dati e alle autodichiarazioni contenute nel modello (Mod. 1), che si allega alla presente circolare, e corredata dalla documentazione ivi elencata.

Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni della presente circolare e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.

L’attività, oggetto della Scia, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del DPR 160/2010 può essere iniziata dalla data di rilascio della ricevuta della SCIA da parte del SUAP territorialmente competente, o, in caso di scia contestuale alla Comunicazione Unica (ComUnica), dal rilascio della ricevuta del registro imprese. Resta salva, per i SUAP che utilizzano la PEC quale strumento di comunicazione con gli interessati, la previsione dell’art. 5 del decreto interministeriale del 10.11.2011, secondo cui l’attività può essere iniziata dalla data di rilascio, da parte del gestore della PEC, della ricevuta che attesta l’avvenuta consegna al SUAP.

Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa.

 

AFFIDAMENTO E VARIAZIONE DI DIREZIONE TECNICA

La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia e, in relazione alle attività che intende svolgere, deve possedere specifiche caratteristiche professionali:

  • conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio;
  • conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
  • conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.

I suddetti requisiti professionali, qualora non posseduti da parte del titolare, devono essere posseduti da altra persona, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico, dipendente dell'agenzia, che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella medesima agenzia.

Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare della agenzia entro 90 giorni sostituisce il direttore tecnico, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore.

I titolari delle Agenzie di viaggi e turismo che intendano sostituire il Direttore Tecnico devono utilizzare il modello di Scia conforme a quello regionale (Mod. 2), che si allega alla presente circolare, per darne comunicazione al SUAP territorialmente competente che, a sua volta, è tenuto a darne comunicazione alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta regionale della Campania, UOD 501206.

Alla SCIA deve essere allegata la documentazione elencata nel richiamato Modello 2.

 

VARIAZIONE DI SEDE OPERATIVA DI AGENZIA DI VIAGGI

Coloro che intendano trasferire la sede dell’Agenzia di Viaggi e Turismo devono presentare la Scia al SUAP territorialmente competente, utilizzando il modello conforme a quello regionale (Mod. 2), secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

In caso di trasferimento sede tra Comuni diversi, la Scia di variazione va presentata al Suap del Comune di destinazione, il quale provvede a sua volta a trasmetterla anche al Suap del Comune di provenienza.

Alla Scia deve essere allegata la documentazione elencata nel richiamato Modello 2.

 

VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE AGENZIA DI VIAGGI

Coloro che intendano modificare la denominazione dell’Agenzia di Viaggi e Turismo devono presentare la Scia al SUAP del Comune territorialmente competente, utilizzando un modello conforme a quello regionale (Mod. 2), secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

 

In ordine alla Denominazione dell’Agenzia prescelta si ricorda che la stessa non deve essere uguale o simile alle denominazioni  di  altra  agenzia operante  sul  territorio  nazionale.  Non  è  consentito,  in ogni  caso,  adottare denominazioni di Comuni, Province o di Regioni italiane. L’interessato deve produrre autocertificazione sulla verifica della compatibilità della denominazione con la norma citata. A tal fine si rimanda a quanto sopra previsto nel paragrafo “DENOMINAZIONE”.

 

APERTURA E VARIAZIONE SEDE DI FILIALE AGENZIA DI VIAGGI

Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali e sono soggette ai provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.

Coloro che intendano aprire una filiale sul territorio della Regione Campania o trasferire la sede di filiale devono presentare la Comunicazione al SUAP del Comune territorialmente competente, utilizzando un modello conforme a quello regionale (Mod. 3), che si allega alla presente circolare, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

In caso di apertura la Comunicazione va presentata al Suap del Comune dove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività. Il Suap provvede poi a trasmettere la suddetta Comunicazione anche al Suap del Comune dove ha sede l'agenzia principale.

In caso di trasferimento sede tra Comuni diversi, la Comunicazione di variazione va presentata al Suap del Comune di destinazione, che a sua volta la trasmette anche al Suap del Comune di provenienza e al Suap del Comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale.

Alla Comunicazione deve essere allegata la documentazione elencata nel richiamato Modello 3.

L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.

 

VARIAZIONE DI TITOLARITA’, RAPPRESENTANZA LEGALE, RAGIONE SOCIALE E SUBINGRESSO Coloro che intendano modificare la titolarità, rappresentanza legale, ragione sociale della propria Agenzia di Viaggi e turismo o procedere al subingresso devono presentare la Scia al SUAP del Comune territorialmente competente, utilizzando un modello conforme a quello regionale (Mod. 2), secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Alla Scia deve essere allegata la documentazione elencata nel richiamato Modello 2.

 

CESSAZIONE ATTIVITA’

Coloro che intendano cessare l’attività di Agenzia di Viaggi e turismo e/o di Filiale, entro trenta giorni dalla cessazione della medesima attività, ai sensi della Risoluzione MISE n. 72134 del 29.04.2014, devono presentare comunicazione al SUAP del Comune territorialmente competente utilizzando un modello conforme a quello regionale (Mod. 4), che si allega alla presente circolare, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

In caso di chiusura di filiale il Suap provvede a trasmettere la suddetta Comunicazione al Suap del Comune dove ha sede l'agenzia principale.

 

REGIME TRANSITORIO

Le Scia e le istanze presentate sino alla data dell’entrata in vigore della presente Circolare saranno istruite, fino ad esaurimento, secondo le disposizioni della circolare esplicativa allegata al Decreto Dirigenziale n. 144/2011.

Le Scia e le istanze presentate al SUAP territorialmente competente dal giorno successivo alla pubblicazione della presente Circolare saranno istruite secondo le disposizioni della presente circolare esplicativa.

 

COMUNICAZIONI ALLA REGIONE

Si richiama l’attenzione dei SUAP delle amministrazioni comunali della Regione Campania sull’obbligo di trasmissione alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta regionale della Campania, UOD 50 12 06, della seguente documentazione:

  1. Scia di apertura di nuova agenzia di viaggi e turismo;
  2. Scia di variazione strutturale di agenzia di viaggi e turismo;
  3. Comunicazione di apertura di filiale di agenzia di viaggi e turismo e di variazione di sede di filiale;
  4. Comunicazione di chiusura di agenzia di viaggi e turismo o di filiale;

Le  Segnalazioni  Certificate  di  Inizio  Attività  e  le  Comunicazioni  vanno  trasmesse  dal  SUAP territorialmente competente e alla Regione, anche senza i relativi Allegati.

Chi contattare

Personale da contattare: Iasevoli Francesco

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

RIFERIMENTI NORMATIVI

Sono fondamentali i seguenti riferimenti legislativi:

  • l'art. 117, secondo comma, lettere e), m) e r), dellaCostituzione;
  • il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
  • il D.P.R. 160/2010, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”;
  • il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», con riferimento all’“Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard”;
  • la legge regionale n. 18 del 08 agosto 2014 “Organizzazione del sistema turistico in Campania”;
  • la legge regionale n. 22 del 8 agosto 2016, "Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0”;
  • l’Accordo tra Governo, Regioni  Enti Locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze, Rep. N. 46/CU assunto nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017;
  • il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio).

Servizio online

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