Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Uffici responsabili
SUAP E SVILUPPO ECONOMICODescrizione
DATI GENERALI
Per commercio su aree pubbliche, si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
– tipo A) su posteggi dati in concessione, tramite bando di concorso, per un periodo non inferiore a nove anni e non superiore a dodici anni
– tipo B) su qualsiasi area purchè in forma itinerante
Modalità di presentazione per la tipo B)
L'interessato deve presentare allo sportello unico per le attività produttive del Comune in cui si intende avviare l’attività la richiesta di autorizzazione utilizzando l'apposita modulistica.
Tempistica
L’autorizzazione verrà rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.
Morali
Il soggetto che intende esercitare l’attività commerciale di vendita, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di società non deve trovarsi in una delle condizioni elencate:
a) essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
Il divieto di esercizio dell'attività, per le lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Professionali
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
RICORDATI
Nel caso di operatori che effettuano la vendita di generi alimentari occorre presentare il modello per la registrazione sanitaria e il possesso dei requisiti professionali.
Per le attrezzature fare riferimento all’ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
Alla richiesta di autorizzazione tipo “B”
- Copia documento di riconoscimento;
- Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- Per il settore alimentare:
- copia, autenticata ai sensi di legge, dei requisiti professionali;
- Modello per la notifica sanitaria in sede non fissa (solo per la vendita dei prodotti alimentari) con la relativa documentazione.
- Modello di nomina e accettazione preposto (per coloro che non hanno i requisiti professionali).
Alla SCIA di subingresso al mercato
- Copia atto notarile registrato;
- Copia Carta di esercizio e Attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario
- copia dei versamenti tasse comunali ultimi due anni;
- copia documento di riconoscimento;
- Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- Per il settore alimentare:
- copia della registrazione sanitaria per le attrezzature;
- copia, autenticata ai sensi di legge, dei requisiti professionali.
- Modello di nomina e accettazione preposto (per coloro che non hanno i requisiti professionali).
NORMATIVA
L. R. n. 7 del 21 aprile 2020
D.lgs. 26 marzo 2010, n.59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein
Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 (requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche)