Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Esercizi di Somministrazione: Apertura, Subingresso, Variazione, Cessata attività

Responsabile di procedimento: Iasevoli Francesco
Responsabile di provvedimento: Romano Gelsomina
Responsabile sostitutivo: Stefano Sasso

Uffici responsabili

SUAP E SVILUPPO ECONOMICO

Descrizione

DATI GENERALI

REQUISITI

RICORDATI

DOCUMENTAZIONE



DATI GENERALI

L'apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti S.CI.A..

Gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico si dividono in 4 tipologie:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

Modalità di presentazione

L'interessato può presentare la segnalazione certificata di inizio attività indirizzata allo sportello unico per le attività produttive utilizzando l'apposita modulistica.
La segnalazione deve essere firmata dal titolare dell'attività, in caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società, e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Tempistica

Il diritto all'esercizio dell'attività è automatico e pertanto la stessa può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA di cui all'art. 19 della legge 241/90, purchè il titolare risulti in possesso dei requisiti soggettivi, dei relativi nulla osta e abbia la disponibilità dei conformi locali sede dell'attività.
In caso di incompletezza della documentazione, qualora la segnalazione venga presentata in modello cartaceo, potranno essere richieste integrazioni. Qualora la segnalazione venga presentata priva di elementi essenziali, non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata. Le scia incomplete, pervenute in modalità on-line, soggette a un controllo formale al momento della loro presentazione saranno dichiarate irricevibili.

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REQUISITI

Morali


ART. 71 DEL D.LGS N. 59/2010

I soggetti che intendono aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di società non devono trovarsi in una delle condizioni elencate:

a) essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui sopra, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, per le lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

REQUISITI DI CUI AGLI ARTICOLI 11, 92 E 131 DEL TULPS


Professionali

L'esercizio, in qualsiasi forma di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione, o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.


Del locale

Il locale poi deve rispondere ai requisiti:
Di conformità, al regolamento edilizio, alle norme urbanistiche e relative destinazioni d'uso, ed alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento d'igiene;
Di rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico previste nella L. n. 447/1995;
Di rispetto delle norme in materia di sicurezza;
Di rispetto dei requisiti di sorvegli abilità.

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RICORDATI

Dopo l’allestimento del locale bisogna presentare la documentazione per la notifica all’autorità sanitaria.
I Pubblici Esercizi che utilizzano impianti di diffusione sonora, ai sensi del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011, devono produrre la documentazione di cui all'art. 4 del D.P.R..
I locali ove viene svolto trattenimento in genere, in modo permanente, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. devono essere provvisti di Certificato Prevenzione Incendi.

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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MODULISTICA

-Copia autenticata ai sensi di legge dei requisiti professionali
-Planimetria con stralcio planimetrico e indicazione della quadratura totale e di somministrazione
-Relazione tecnica

 -Dichiarazione del tecnico ai sensi DELLA LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 29/12/2018, ART. 2 E 3
-Dichiarazione di legalità

-Copia contratto di fitto o dichiarazione di proprietà del locale

- Modello per la notifica sanitaria con la relativa documentazione
 

 

 


 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Immediati

Riferimenti normativi

L. R. n. 7 del 21 aprile 2020
Testo unico leggi di pubblica sicurezza adottato con Regio Decreto n. 773/31
Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adottato con Decreto Ministero Interni del 17 dicembre 1992, n. 564
D.lgs. 26 marzo 2010, n.59-Attuazione della direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein
D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011
D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011
Regolamento Comunitario n. 852 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari

 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: non al momento disponibili
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