Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ESERCIZI DI VICINATO: APERTURA, TRASFERIMENTO, SUBINGRESSO, VARIAZIONE, CESSAZIONI

Responsabile di procedimento: ESPOSITO VALERIO
Responsabile di provvedimento: Di Gregorio Maria Rachela
Responsabile sostitutivo: Velleca Afrodite

Uffici responsabili

SUAP E SVILUPPO ECONOMICO

Descrizione

DATI GENERALI

REQUISITI

RICORDATI

DOCUMENTI DA ALLEGARE




Per esercizio di vicinato si intende il locale dove viene svolta l'attività di commercio al dettaglio avente una superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri. Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di vendita.
Negli esercizi commerciali abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, fatto salvo l'obbligo dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari, è consentito il consumo immeditato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

Modalità di presentazione
L'interessato può presentare la segnalazione certificata di inizio attività utilizzando l'apposita modulistica.
La segnalazione deve essere firmata dal titolare dell'attività, in caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Tempistica
La presentazione della S.C.I.A., di cui all'art. 19 della legge 241/90, prevede la facoltà di inizio immediato dell'attività.
L'Ente competente ha 60 giorni per effettuare i controlli ed intervenire. Si precisa che trascorso questo termine l'intervento di controllo è sempre possibile, ma l'interdizione dell'attività è possibile solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Inizio pagina                                                                                                                                                                             

Requisiti:

Morali

I soggetti che intendono aprire un esercizio di vicinato, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di società non devono trovarsi in una delle condizioni elencate:

a) essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

Il divieto di esercizio dell'attività, per le lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Professionali

L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione, o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui sopra devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Del locale

Il locale deve rispondere ai requisiti:
Di conformità, al regolamento edilizio, alle norme urbanistiche e relative destinazioni d'uso, ed alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento d'igiene;
Di rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico previste nella L. n. 447/1995;
Di rispetto delle norme in materia di sicurezza;

Essere in possesso del certificato di agibilità e di destinazione d'uso

 

Inizio pagina

RICORDATI

Nel caso di esercizi che effettuano la vendita di generi alimentari occorre presentare il modello per la registrazione sanitaria e il certificato dei requisiti professionali. In questi esercizi è possibile il consumo immediato dei prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Altri procedimenti eventualmente collegati:
- Opere edilizie da realizzarsi sui locali destinati all'esercizio dell'attività e certificato di agibilità:
le opere edilizie devono essere svolte ed ultimate prima della presentazione della SCIA;
i locali devono altresì essere in possesso del certificato di agibilità o equipollente;
la richiesta per le opere edilizie deve essere presentata dal proprietario dei locali o avente diritto.
- Certificato di prevenzione incendi:
devono richiederlo gli esercizi che trattano materiali pericolosi e/o infiammabili, in quantitativi superiori a quelli stabiliti dalla normativa antincendio e gli esercizi aventi superficie lorda di oltre 400 mq;

 

Inizio pagina


DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- Copia documento di riconoscimento;
- Dichiarazione di agibilità AGGIORNATA;

-Planimetria dei locali con indicazione delle attrezzature;

-Relazione tecnica dell'attività;

- Copia atto di cessione registrato (solo in caso di subingresso)
- Per il settore alimentare copia, autenticata ai sensi di legge, dei requisiti professionali;
- Modello per la notifica sanitaria (solo per la vendita dei prodotti alimentari) con la relativa documentazione;

- Dichiarazione del tecnico ai sensi DELLA LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 29/12/2018, ART. 2 E 3.

 

 

Inizio pagina

Chi contattare

Personale da contattare: ESPOSITO VALERIO

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
Immediati

Riferimenti normativi

L. R. n. 7 del 21 aprile 2020

D.lgs. 26 marzo 2010, n.59-Attuazione della direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein

Regolamento Comunitario n. 852 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011, Normativa antincendio

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: al momento non disponibili
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza Municipio 1 - 80038 Pomigliano D'Arco (NA)
PEC comune.pomiglianodarco@legalmail.it
Centralino +39.081.5217111
P. IVA 00307600635
Linee guida di design per i servizi web della PA
Seguici su: