Riferimenti normativi
Legge n. 241 del 1990;
Decreto del Presidente della Repubblica n.184 del 2006;
Legge n. 15 del 2005.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Che cos’è il diritto di accesso?
È il diritto di visionare ed eventualmente avere copia di documenti amministrativi da parte degli interessati. L'accesso agli atti costituisce un principio generale dell'attività delle pubbliche amministrazioni per favorire la partecipazione dei cittadini e per assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa.
Chi può esercitare il diritto di accesso?
Tutti i cittadini, società e associazioni che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'accesso.
Su quali documenti è possibile esercitare il diritto di accesso?
Tutti i documenti dell’Amministrazione sono accessibili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
Le ipotesi di esclusione sono riportate nell'art. 24 della legge 241/1990 e tra queste c'è l'esclusione :
1.per le richieste di accesso agli atti che sono preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
2.per le istanze che riguardano il diritto di privacy di persone fisiche, persone giuridiche, imprese ed associazioni.
Che cosa è un documento amministrativo?
Un documento amministrativo è ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuto da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendente dalla natura pubblicistica privatistica della loro disciplina sostanziale.
I controinteressati
I controinteressati sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Qualora l'amministrazione, cui è indirizzata la richiesta, individua controinterssati, deve darne comunicazione agli stessi.
Come si esercita il diritto di accesso?
È necessario presentare, su apposito modello, domanda di accesso indirizzata all’Amministrazione Comunale secondo le seguenti modalità:
• di persona, recandosi presso l'Ufficio del Protocollo Generale
• posta ordinaria, inviando all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pomigliano d'Arco , Piazza Municipio 1, la domanda compilata, possibilmente utilizzando il modello di domanda di accesso agli atti in PDF scaricabile dal sito, e allegando la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza;
• fax, inviando al numero di fax dell’Ufficio Protocollo Generale 081/5217206 la domanda compilata, possibilmente utilizzando il modello di domanda di accesso agli atti scaricabile dal sito, e allegando la fotocopia del documento d’identità e di eventuali deleghe di rappresentanza.
La domanda per essere accolta deve contenere obbligatoriamente:
• i dati del richiedente. (Quando la domanda viene presentata per conto di qualcun altro, bisogna anche indicare chiaramente gli estremi della persona rappresentata o dell’azienda di cui si è legale rappresentante, allegando la documentazione comprovante il rapporto: ad esempio la delega scritta e il documento della persona delegante, o il documento che provi il rapporto di rappresentanza);
• i dati identificativi dei documenti a cui si desidera accedere, in modo che siano chiaramente individuabili (ad esempio, se lo si conosce, il numero di protocollo delle pratiche, o la data e gli estremi di approvazione degli atti);
• la motivazione e l'interesse connesso all'oggetto della richiesta .
Termini per la conclusione del diritto di accesso
L'amministrazione ha trenta giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso sia in modo positivo, accogliendo l'istanza del cittadino e permettendo l'accesso agli atti, sia in modo negativo, rigettando la richiesta o facendo decorrere inutilmente i trenta giorni.
Cosa fare se la domanda d’accesso viene respinta?
Il richiedente, in caso di rigetto della domanda, può presenatre ricorso nel termine di trenta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o al Difensore Civico competente per territorio, i quali dovranno esprimersi entro trenta giorni.
Legge n. 241 del 1990;
Decreto del Presidente della Repubblica n.184 del 2006;
Legge n. 15 del 2005.