Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Pubblicazioni di Matrimonio

Responsabile di procedimento: Romano Angela
Responsabile di provvedimento: Romano Angela

Uffici responsabili

UFFICIO STATO CIVILE

Descrizione

E' il procedimento con il quale l'Ufficiale di Stato Civile accerta che non esistono ostacoli per la celebrazione del matrimonio, "rendendo pubblica" l'intenzione degli sposi con affissione in un apposito spazio dell'Albo Pretorio on line dell'Ente.

A cosa serve
Il procedimento consta di tre fasi:

1) Avvio della pratica di matrimonio

Per la richiesta di pubblicazione, gli sposi (o persona che da essi ha ricevuto l'incarico con procura speciale) devono presentarsi personalmente all'Ufficio di Stato Civile, dove renderanno le dichiarazioni prescritte e firmeranno l'apposito verbale. Se gli sposi devono contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, devono presentarsi muniti della richiesta del Parroco/Ministro di culto.

2) Istruttoria

La documentazione necessaria ad attestare l'esattezza delle dichiarazioni rese dagli sposi viene acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.

3) Esposizioni delle pubblicazioni

Le pubblicazioni devono essere esposte nei comuni di residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi (il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione avviene trascorsi ulteriori tre giorni).

Il matrimonio, che può avvenire in qualsiasi comune italiano, deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alle pubblicazioni.

In caso di matrimonio religioso gli interessati, trascorsi i termini di legge, provvederanno al ritiro del nullaosta della celebrazione da consegnare al Parroco o al Ministro di Culto.

In caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

Cosa occorre fare
I nubendi devono recarsi presso l'Ufficio dello Stato Civile e compilare un modello di autocertificazione scaricabile dal presente sito nell'apposita sezione "modulistica".

D'ufficio saranno acquisiti i documenti necessari e solo a completamento dell'intera documentazione si potrà procedere alla pubblicazione.

In caso di Matrimonio religioso, la pubblicazione civile avviene dopo la pubblicazione religiosa su richiesta del Parroco.

Validità
6 mesi.


 

Chi contattare

Personale da contattare: Romano Angela

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si
Il tempo per acquisire i documenti necessari.

Costi per l'utenza

Una marca da 16,00 euro se entrambi i nubendi sono residenti a Pomigliano d'Arco, due se residenti in comuni diversi.

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

• Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000 (`Regolamento per la revisione e la semplificazione del regolamento dello stato civile)

• Codice Civile

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 12 mesi
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