Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
UFFICIO GESTIONE AFFARI LEGALI
L'Area legale Amministrativa cura:
- la difesa, la rappresentanza e assistenza dell'ente in tutti i Giudizi, in cui il medesimo è parte innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, al Consiglio di Stato nonché nei procedimenti stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato;
- la consulenza ed assistenza negli affari consultivi ordinari amministrativi per le materie ad essa espressamente assegnate, per supportare la formazione dei processi decisionali amministrativi;
- la consulenza ed assistenza diretta ed immediata, in relazione a eventuali transazioni su affari contenziosi e altri affari urgenti.