Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
UFFICIO MESSI
L'Ufficio dei Messi svolge le seguenti funzioni:
- consegnare personalmente ai cittadini interessati quegli atti emanati dal Comune e da altre amministrazioni pubbliche per i quali la legge preveda la forma della notifica, anziché della semplice comunicazione per via postale. La forma della notifica garantisce, ad ogni effetto giuridico, che l'interessato ha effettivamente ricevuto l'atto che gli è destinato;
-
deposito di atti presso la casa comunale quando il destinatario risulta senza dimora oppure irreperibile e l’ultima residenza conosciuta è il territorio comunale, ovvero quando la notifica viene effettuata ai sensi dell’art.60 lett. e) del D.P.R 29 settembre 1973 n.600;