Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
SETTORE 2 - FINANZA ENTRATE E PATRIMONIO
Servizio Programmazione economica, finanziaria e patrimonio
- Predisposizione strumenti di programmazione economica e finanziaria
- Gestione spese e contabilità fiscale
- Gestione Patrimonio
- Assistenza organo di revisione controllo analogo delle società partecipate
- Utenze e centralino
Servizio Entrate
- IMU
- TARI
- Mediazione tributaria
- Entrate Minori - Canone Unico Patrimoniale
- Entrate extra-tributarie