Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

RETTIFICA RENDICONTAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE ENTRO IL 30 GENNAIO 2015 DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.2 DEL 29/01/2015, N.194 DEL REGISTRO GENERALE DEL 30/01/2015

Tipologia: provvedimento dirigenziale
Provvedimento numero: Determina Dirigenziale n.4 del 16/02/2015, n.281 del Registro Generale del 16/02/2015
Data del provvedimento: 16-02-2015
Contenuto creato il 10-03-2015 aggiornato al 10-03-2015
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