Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
ATTUAZIONE DELL'ART.33 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N.1 - ART. 4-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1983, N.9 - E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.161 DEL 04/04/2012. TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO AI COMUNI, ALLE UNIONI DEI COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA - RENDICONTAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE ENTRO IL 30 GENNAIO 2015
