Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Legge 162/2014
L’art. 12 del Decreto legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014 offre un'alternativa rapida ed economica che consente alle coppie che sono d'accordo per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazioni o divorzi, di addivenire allo scioglimento, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, o suo delegato.
Per avviare la procedura occorre presentare una richiesta congiunta al Sindaco o suo delegato, del Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, volta al raggiungimento di un accordo consensuale di:
a) Separazione personale
b) Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
c) Di modifica delle condizioni di separazione o divorzio
Durante il procedimento e/o all’atto della stipula dell’accordo, i coniugi hanno la facoltà di farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo.
