Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Assegnazione Matricole per Ascensori e Montacarichi

Responsabile di procedimento: Manzi Maria Rosa

Descrizione

Assegnazione Matricole per Ascensori e Montacarichi

Il procedimento consiste nell'assegnare ad ogni messa in esercizio di montacarichi ed ascensori un numero di matricola che li identifica.

Il proprietario di un impianto o il suo legale rappresentante, deve comunicare al Comune, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità C.E. rilasciata dall'installatore, la messa in esercizio dell'impianto di ascensore o montacarichi.

 

A chi è destinato
A tutti coloro che attivano un montacarichi, una piattaforma o un ascensore, privati e società.

Come si richiede
Occorre presentare una comunicazione da parte del proprietario o dell' amministratore del condominio, della messa in esercizio dell'impianto, contenente:

- l' indirizzo dello stabile dove è installato l' impianto;

- il nominativo e domicilio del proprietario o dell'amministratore del condominio;

- la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

- il nominativo o la ragione sociale dell'installatore o del costruttore del montacarichi;

- l'indicazione della ditta (abilitata ai sensi della L.46/90) cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

- la copia della dichiarazione di conformità (art.6, comma 5 del Dpr 162/99);

- l'accettazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto (art.13, comma 1, del Dpr 162/99);

- il certificato d'installazione dell'impianto alla regola d'arte (L.46/90);

 

 

Tempi
30 giorni dalla comunicazione della messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori.

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Costi per l'utenza

Per la procedura di assegnazione delle matricole di ascensori e montacarichi non è previsto alcun onere.

Riferimenti normativi

DPR. 162/99;

L.46/90.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 12 mesi
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