A seguito del D. Lgs. n. 222/2016 (decreto SCIA 2), l’agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma viene attestata con segnalazione certificata.
Spetta al titolare dell’attività edilizia a certificare, mediante l’aiuto del direttore dei lavori e di un tecnico abilitato nominato ad hoc, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.
Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1
L’agibilità può riguardare:
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni
- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale
La mancata presentazione della segnalazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 77 a 464 euro.
I dati da inserire per la compilazione della segnalazione certificata di agibilità sono i seguenti:
- dati anagrafici del titolare (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, ecc.)
- dati identificativi dell’immobile (Comune, dati catastali, coordinate, ecc.)
- destinazione d’uso dell’immobile
- titolo che ha legittimato l’intervento
- dati sulla presentazione della comunicazione di fine lavori (in alternativa la stessa segnalazione certificata di agibilità può valere come comunicazione di fine lavori
- indicazione della SCIA/SCIA unica per agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio
- agibilità parziale relativa a singoli edifici o a singole porzioni della costruzione (art. 24, comma 4, lett. a) dpr 380/2001) agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b) del dpr n. 380/2001)
Inoltre, occorre allegare:
- attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato
- comunicazioni o segnalazioni sui “Soggetti Coinvolti” e “Quadro Riepilogativo della documentazione allegata”
Il direttore dei lavori o il professionista abilitato appositamente nominato, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità (ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale) esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo nell’immobile, consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’ art. 19 della L. 241/90, deve asseverare:
- la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, relativamente all’intervento oggetto del titolo edilizio/comunicazione, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato una delle seguenti agibilità:
- l’agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio l’agibilità parziale relativa a singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni
- l’agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (U.I.) di cui alla SEZIONE A purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale
Pertanto, il tecnico attesta:
- sicurezza degli impianti:
- elettrico
- radiotelevisivo ed elettronico riscaldamento e/o climatizzazione
- idrico sanitario
- trasporto e utilizzazione gas ascensore e montacarichi impianto protezione antincendio impianto protezione scariche atmosferiche
- impianto linee vita
- sicurezza statica e sismica, con indicazione che l’intervento realizzato:
non ha interessato le strutture dell’edificio, oppure ha interessato le strutture dell’edificio e pertanto:
- allega certificato di collaudo statico (previsto dalle NTC 2008 (dm 14 gennaio 2008) e dall’art. 67 del d.P.R. n. 380/2001)
oppure
- allega la dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica (prevista dall’art. 67, c. 8-bis del dpr 380/2001), oppure
dichiara che non si è proceduto al collaudo statico trattandosi di interventi strutturali minori non soggetti ad obbligo di collaudo (punto 8.4.3 dm 14 gennaio 2008)
- prestazione energetica degli edifici (d.lgs. n. 192/2005), con la dichiarazione che l’intervento:
- non è soggetto all’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica
oppure
- è oggetto all’osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica e pertanto allega attestato di qualificazione energetica (AQE) dell’edificio o dell’unità immobiliare
- superamento delle barriere architettoniche, dichiarando che l’intervento:
- non è soggetto alle prescrizioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche di cui al dpr 380/2001 e al dm 236/1989, n. 236 o della corrispondente normativa regionale
oppure
- interessa un edificio privato ed è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del dpr 380/2001 e del dm 236/1989 e pertanto le opere realizzate sono conformi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi art.11 del d.m. n. 236/1989 e a quanto previsto nel titolo edilizio
oppure
- interessa un edificio privato aperto al pubblico ed è soggetto alle prescrizioni degli articoli 82 e seguenti del dpr 380/2001 e del dm 236/1989 e pertanto le opere realizzate sono conformi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 82, comma 4, del dpr 380/2001
- documentazione catastale (l’intervento comporta o non comporta variazione dell’iscrizione catastale e indicazione degli estremi dell’eventuale variazione catastale)
- toponomastica (l’intervento comporta o non comporta variazione di numerazione civica) prevenzione incendi
- impianto di ascensori e montacarichi
- rispetto della privacy