Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Responsabile di procedimento: Iervasi Teresa, Rea Maria Angela

Descrizione

Con la semplificazione amministrativa e la nuova modulistica unica, nel 2016 è andato in pensione il vecchio certificato di agibilità del Comune. Ora basta l’autodichiarazione del professionista per certificare l’agibilità di un’attività edilizia. Sono le conseguenze del Decreto Scia 2 e della modulistica unica approvata nella Conferenza Unificata, che hanno mandato in archivio le vecchie burocrazie aprendo la strada alla semplificazione.

Segnalazione certificata di agibilità (SCA): quando serve

La Segnalazione certificata di agibilità (SCA) è necessaria per:

  • le nuove costruzioni;
  • gli interventi di ricostruzione e sopraelevazione, totale o parziale;
  • la realizzazione di interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, salubrità e su tutti gli altri aspetti relativi all’agibilità.

A chi si chiede la SCA: al tecnico o al Comune?

Prima del 2016 il Comune rilasciava il certificato di agibilità della casa su richiesta del proprietario. Dal 2016, invece, il proprietario deve affidarsi a un tecnico che, a sua volta, inoltrerà tutta la documentazione al Comune, che potrà accettare, rifiutare o chiedere documenti integrativi.

Cosa prevede la procedura

Il tecnico dovrà preparare due copie della SCA che il Comune dovrà protocollare. Il proprietario dovrà conservare una copia. La Segnalazione certificata di agibilità (SCA) deve essere presentata al Comune entro 15 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, cioè dopo che si sono completati gli interventi previsti nel Permesso di Costruire o nella SCIA. Chi non presenta il documento entro questo termine rischia la sanzione amministrativa, che può andare da 77 a 464 euro.

Il Comune riceve quindi la SCA dall’incaricato; se ritiene che l’immobile non abbia i requisiti per essere definito agibile, può rigettare entro 30 giorni la domanda oppure richiedere delle integrazioni, che il richiedente deve trasmettere entro i 30 giorni successivi.

Quali documenti allegare alla SCA

Come detto, la Segnalazione certificata di agibilità (SCA) deve essere presentata in Comune. Ad essa devono essere allegati i seguenti documenti:

  1. Modello SCA, che contiene i dati sull’immobile e che comprende anche il Modello di asseverazionedel direttore dei lavori, completo di tutti i documenti legati alla conformità delle opere al progetto, al rispetto delle condizioni di sicurezza, a salubrità, risparmio energetico e messa a norma degli impianti, valutati secondo le direttive della normativa in vigore;
  2. Certificato di collaudo statico;
  3. Dichiarazione di conformità delle opere rispetto alla normativa vigente, quindi anche l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche;
  4. Estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale e planimetria aggiornata;
  5. Dichiarazione dell’impresa circa la conformità di tutti gli impianti e lavoro in condizioni di sicurezza;
  6. APE, cioè Attestato di prestazione energetica dell’immobile;
  7. Certificato di prevenzione incendi;
  8. Altre autorizzazioni relative a specifici immobili (come quelli di prestigio).

Chi contattare

Personale da contattare: Iervasi Teresa, Rea Maria Angela
Conclusione tramite silenzio assenso: si
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: si

Costi per l'utenza

è previsto in versamento di euro 50,00 allo Sportello Unico per l'Edilizia per Diritti di Segreteria per la presentazione della SCA

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 aggiornato alla L. 106 del 12-07-2011

Servizio online

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