Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI
Uffici responsabili
SUAP E SVILUPPO ECONOMICODescrizione
VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI:
- Procedimento valido per:
- azienda agricola
- coltivazione
- silvicoltura
- allevamento
- vendita prodotti agricoli
- imprenditore agricolo
- produttore agricolo
Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, secondo la formulazione dell’art. 2135 del C.C. esercitano:
- attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali;
- attività connesse e precisamente:
- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento;
- dirette alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale o forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica:
- i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;
- i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
Le attività di trasformazione e commercializzazione hanno natura agricola purchè i prodotti siano stati ottenuti prevalentemente nella propria azienda e quelli acquistati presso terzi abbiano una funzione di accessorietà rispetto ai prodotti propri.
A titolo esemplificativo: 1) l’attività di macellazione si considera agricola se gli animali macellati sono stati allevati in tutto o almeno in misura prevalente, nell’azienda agricola che effettua la macellazione; 2) l’acquisto di vino da taglio per mescolarlo a vino di propria produzione rientra nell’attività agricola; 3) l’acquisto in vivaio di piantine già formate, purchè la successiva fase di produzione ne comporti una crescita quantitativa e qualitativa, rientra nell’attività agricola.
Esattamente all’opposto, sempre a titolo semplificativo, non rientrano nell’attività agricola: 1) l’acquisto di vino confezionato per rivendita diretta; 2) l’acquisto di una macchina spazzatrice dei sedimi stradali, che non viene utilizzata sul fondo; 3) la mera macellazione di animali acquistati da terzi.
Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, l’imprenditore agricolo viene automaticamente assoggettato alla disciplina del commercio al dettaglio, di cui alla normativa specifica.
Gli imprenditori agricoli iscritti nella speciale sezione del registro delle imprese possono esercitare la vendita al dettaglio, anche in forma temporanea, dei prodotti provenienti in misura prevalente dall'azienda agricola con più modalità:
- su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola (per questa modalità di vendita non sono previsti adempimenti verso il SUAP, ma solo verso l'azienda per l'assistenza sanitaria);
- in locali aperti al pubblico;
- mediante commercio elettronico;
- mediante distribuzione automatica;
- su aree pubbliche con posteggio fisso;
- su aree pubbliche in forma itinerante;
- vendita e somministrazione di vino di produzione propria esclusivamente nei locali aziendali.
REQUISITI:
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
a) REQUISITI SOGGETTIVI, che attengono all’impresa che gestisce l’attività (ditta individuale o società);
- Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 e seg. del C.C.
L’iscrizione nel registro delle Imprese è il necessario presupposto affinchè gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita al dettaglio con le modalità del D. Lgs. 228/01. - Requisiti morali di cui all’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n° 228/2001, per i seguenti soggetti:
- titolare dell’impresa individuale;
- per le società di persone, tutti i soci;
- per le altre persone giuridiche, tutti gli amministratori; - Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136).
b) REQUISITI OGGETTIVI, che riguardano invece i locali ove l’attività viene svolta.
Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia ha previsto che l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati.
REGIME DI AVVIO
Prima di iniziare la compilazione consultare:
- le informazioni generali relative al regime per l'avvio dell'attività
- la SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 1 - Attività n. 1.9 pag. 21 -della tabella A allegata al 25 novembre 2016, n. 222, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
- scheda descrittiva notifica impresa alimentare
- scheda descrittiva occupazione suolo pubblico
- scheda descrittiva strade del vino - degustazione di prodotti tipici
- scheda descrittiva deroga al divieto di fumo
NORMATIVA:
- D. Lgs. 18.05.2001 n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- Decreto Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 Novembre 2007 "Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";
- art. 191 del Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 635/1940;
- D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
- Risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico;