DEFINIZIONE
Gli spacci interni rappresentano una forma di commercio in sede fissa che si caratterizza per la vendita di prodotti effettuata da enti o imprese, pubbliche o private, esclusivamente a favore di:
I locali nei quali è effettuata la vendita non devono essere aperti al pubblico né devono avere accesso diretto dalla pubblica via.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, tale tipologia di vendita rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio, al pari del commercio on-line, della vendita diretta al domicilio dei consumatori e del commercio mediante distributori automatici.
PREREQUISITI
Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia, morali e professionali.
In particolare, per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico non alimentare è necessario essere in possesso dei soli requisiti soggettivi morali.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare, oltre ai requisiti soggettivi morali sopra citati, è necessario essere in possesso anche dei requisiti soggettivi professionali.
REQUISITI MORALI
Non possono, pertanto, esercitare l’attività commerciale coloro che:
I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, per mancanza dei requisiti, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
REQUISITI PROFESSIONALI
Colui che è preposto alla gestione dello spaccio, se riguarda il settore merceologico alimentare, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
REQUISITI STRUTTURALI
L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.
L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare è, inoltre, necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
COSA OCCORRE FARE
I soggetti che decidano di intraprendere professionalmente un'attività di vendita presso spacci interni devono inviare relativa comunicazione al Comune di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la sede legale. Solo trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione il soggetto potrà legalmente iniziare a svolgere la sua attività (art. 18 del Dlgs n. 114/1998).
L’apertura, il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica – ComUnica –, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIA) che a sua volta la presenterà al SUAP.
La ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
INFORMAZIONI SULL’ISTANZA
VALIDITÀ DELLA SCIA
In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza.
Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68). La ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale.
TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL’ISTANZA
Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'Amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati.