Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (DISCOTECHE, SALE DA BALLO, ECC.)
Uffici responsabili
SUAP E SVILUPPO ECONOMICODescrizione
Per locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo e locali notturni.
Si tratta di locali nei quali l’attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all’attività di somministrazione ai sensi dell’articolo 6, lettera (l), della D.G.R. n. VII/17516/2004.
Nei locali di pubblico spettacolo, sia nei locali al chiuso sia nelle eventuali pertinenze esterne, sono autorizzati in via definitiva trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, concerti.
REQUISITI SOGGETTIVI:
possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931;
assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
REQUISITI OGGETTIVI:
- licenza di agibilità sui locali ai sensi dell’articolo 80 del R.D. n. 773/1931 che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo rilasciata dalla:
- Direzione Centrale Sicurezza Urbana e Coesione Sociale
- Settore Sicurezza, Volontariato e Coesione Sociale
- Servizio Sicurezza del Territorio e C.C.V. - Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo
- Idonea documentazione relativa alla Prevenzione Incendi come da nuovo Regolamento Prevenzione Incendi DPR n. 151 dell’ 1.8.2011 per locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 persone ;
- nulla osta in materia di inquinamento acustico. La documentazione di valutazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2002 e dall’allegato tecnico - Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (articolo 5, comma 4), viene trasmessa, a cura dell’ufficio, al Settore Politiche Ambientali - Ufficio Agenti Fisici per le necessarie verifiche;
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Per aprire o modificare un locale di pubblico spettacolo occorre presentare domanda, completa della documentazione richiesta. L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente di iniziare l’attività.
Contestualmente all’avvio dell’attività occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la congiunta attività di somministrazione.
Modulistica locali di pubblico spettacolo
Modulistica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)