Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PER USO PUBBLICO

Responsabile di procedimento: Iasevoli Francesco
Responsabile di provvedimento: Romano Gelsomina
Responsabile sostitutivo: Stefano Sasso

Uffici responsabili

SUAP E SVILUPPO ECONOMICO

Descrizione

DEFINIZIONE

L’impianto di distribuzione carburanti è il complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso,  costituito da uno o più apparecchi  di erogazione automatica di  carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all’automobile  ed  all’automobilista  e  alle  autonome  attività  commerciali  integrative,  comprensivo  dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

Per carburanti si devono, invece, intendere l’insieme delle benzine e dei gasoli per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri prodotti per autotrazione idonei alla vendita.

L’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti sono attività libere sulla base dell’autorizzazione di cui al Decreto Legislativo n. 32 del 1998. È cessato, pertanto, il regime di concessione previsto dall'art. 16, comma 1, del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito dalla Legge n. 1034/1970).

Con la Legge n.133 del 06/08/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, è stata, in particolare, introdotta la liberalizzazione completa del settore. L’art. 83 bis, comma 17 della Legge prevede, infatti, che al fine di garantire  il  pieno  rispetto  delle  disposizioni  dell’ordinamento  comunitario  in  materia  di  tutela  della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

La normativa prevede due tipologie di impianto di distribuzione di carburanti:

  • impianto  stradale:  complesso  commerciale  costituito  da  un  insieme  di  attrezzature  finalizzate all'erogazione di carburante per il rifornimento dei mezzi circolanti su strada nonché di servizi e attività accessorie all'auto e all'automobilista;
  • impianto ad uso privato: complesso di apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburante collegati a serbatoi interrati o aerei per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di una ditta privata.

È possibile, inoltre, distinguere tra tre diverse tipologie di impianti di distribuzione carburante:

  • Stazione di rifornimento, l'impianto costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione di carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di attrezzature per servizi accessori vari esclusi locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi all'autoveicolo;
  • Stazione di servizio, l'impianto costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione di carburanti con serbatoi, comprendente locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi all'autoveicolo ed, eventualmente, altri servizi accessori;
  • Chiosco, l'impianto costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione di carburanti, con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed all'esposizione e commercializzazione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli.

 

Gli impianti  stradali di  carburanti  sono gestiti  da un gestore al  quale viene rilasciata la licenza UTF. Al gestore fa carico il corretto esercizio dell'impianto sotto il profilo dell'apertura e chiusura.

L'esercizio di un impianto stradale:

  •  non può essere sospeso, fatta eccezione per i periodi di ferie.

Su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione può essere autorizzata la sospensione di impianto stradale di carburante per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabile a 24 solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio. Con riferimento alle ferie, la sospensione del servizio non può essere superiore a 3 settimane, di cui solo 2 in maniera continuativa, previa comunicazione al Comune almeno 30 gg. prima della fruizione. Il periodo di chiusura per ferie non deve comprendere il turno domenicale festivo.

  • deve essere svolto nel rispetto degli orari di apertura e dei turni festivi previsti dalla normativa di settore.

In  particolare,  gli  impianti  di  distribuzione  dei  carburanti  funzionanti  con  la  presenza  del  gestore osservano il rispetto dell’orario minimo settimanale di apertura di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato fino a sessantatre ore settimanali, ferma restando la necessità di garantire l’apertura obbligatoria dell’impianto dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, e di articolare l’orario di servizio antimeridiano dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e quello pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Il "self-service" 24 ore è funzionante anche ad impianto chiuso senza l'assistenza di apposito personale. Presso ogni impianto deve essere esposto un cartello, convalidato dal Comune e visibile anche ad impianto chiuso, con indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura, il turno di apertura domenicale e festivo nonché il turno di riposo infrasettimanale.

Tutte le attività complementari facenti parte dell'area dell'impianto a servizio dell'automobile (officine, lavaggi, ecc..) e dell'automobilista (attività commerciali, bar, ecc.) devono osservare l'orario dell'impianto, e devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio UTF.

Recentemente è stata effettuata una profonda revisione della normativa di  settore.  A tal  proposito,  è opportuno sintetizzare i contenuti di tre provvedimenti legislativi:

  • Il  Decreto Legge del 31 gennaio 2007, n. 7 in materia di “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” (art.

2), convertito con modificazioni dalla legge del 2 aprile 2007 n. 40.

Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, i gestori della rete stradale di interesse nazionale e autostradale devono utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati dai distributori presenti lungo le tratte della rete autostradale e delle strade extraurbane principali. Ne consegue un onere informativo per i gestori degli impianti.

  • il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 in materia di “Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti” (art. 28), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Nell’ottica di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei  servizi  nel  settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, l’emanazione di tale provvedimento consente in tali impianti – fatti salvi i vincoli connessi a  procedure  competitive  nelle  aree autostradali in concessione – di esercitare l’attività di:

  • somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , fermo restando il rispetto delle prescrizioni e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dalla normativa vigente;
  • un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq. In tale ultimo caso, con le modifiche apportate dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, è previsto che ci sia la condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
  • la   vendita   di   pastigliaggi,   ovvero   caramelle,   confetti,   cioccolatini,   chewing-gum,   biscotti preconfezionati, merendine preconfezionate e simili.

-  Il  Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, in materia di “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (artt. 17, 18, 19 e 20) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Con tale atto è stata introdotta una ulteriore liberalizzazione nell'esercizio dell'attività di distribuzione del carburante. In particolare, è previsto che:

  • con decorrenza 25 marzo 2012, i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari  della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea;
  • a decorrere dal 30 giugno 2012, eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita;
  • in ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico è possibile l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (naturalmente, previo possesso dei requisiti di onorabilità e professionali), di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto, di rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
  • è, inoltre, possibile la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

 

PREREQUISITI

Lo  svolgimento  dell'attività  è  subordinato  al  possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti  dalla  normativa antimafia, morali e professionali.

Tale possesso si riferisce al titolare dell’autorizzazione se si tratta di persona fisica, al legale rappresentante se si tratta di società. In caso di affidamento in gestione dell’attività, i requisiti devono essere posseduti anche dal gestore.

L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa in materia di commercio in sede fissa da parte dell’esercente l’attività.

 

REQUISITI MORALI

Non possono, pertanto, esercitare l’attività in esame coloro che:

  • sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  • hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica;
  • hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  • sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
  • hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

 

REQUISITI PROFESSIONALI

Tale tipologia di requisiti sussiste con riferimento alle attività commerciali svolte dai gestori di impianti di distribuzione di carburanti.

Pertanto, per l’esercizio di tali attività commerciali “accessorie” -  Commercio al dettaglio, Commercio della stampa quotidiana e periodica, Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – bisognerà essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla relativa normativa di settore.

 

REQUISITI  STRUTTURALI

L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).

In particolare, in conformità all’art. 9 del Regolamento Regionale del 20 gennaio 2012, n. 1, al fine di favorire la diffusione dei carburanti ecocompatibili, i nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dotati almeno di:

  • benzine, gasoli e almeno uno fra gpl, metano e idrogeno;
  • dispositivi di self-service pre-pagamento o post-pagamento;
  • almeno due colonnine multi dispenser a doppia erogazione e una di metano o gpl o idrogeno a doppia erogazione, quando separate;
  • un locale per ricovero gestore con annesso servizio igienico, di dimensioni complessive non inferiori a 25 metri quadri;
  • servizi igienico-sanitari per l’utenza, anche per chi versa in condizioni di disabilità;
  • idonee pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
  • superficie utile ad assicurare che il rifornimento dell’impianto avvenga totalmente all’interno dell’area del punto vendita, senza che vi siano interferenze con la sede stradale;
  • impianto di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 32 del 1998, la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in tutte le zone e sottozone individuate dagli strumenti urbanistici comunali non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle cosiddette “zone territoriali di tipo 1”, ovvero la parte del  territorio comunale interessata da agglomerati  urbani  che rivestono interesse  storico,  artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi.

È consentita la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti anche all’interno delle fasce di rispetto stradali individuate ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), esclusivamente nel caso in cui la localizzazione del nuovo impianto interessi un’area sita fuori del perimetro dei centri abitati a condizione che non ricadano in ambiti di tutela ambientale e paesaggistica, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e sicurezza sul lavoro.

 

REQUISITI PER LA GESTIONE DELLATTIVITÀ

La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione,  secondo  le  modalità  e  i  termini  definiti  dagli  accordi  interprofessionali  stipulati  fra  le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità.

Gli  accordi  interprofessionali  prevedono  un  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  delle  controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  su  richiesta  di  una  delle parti,  può esperire  un  tentativo  di  mediazione  delle vertenze collettive.

 

COSA OCCORRE FARE

L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti – e le successive modifiche degli impianti sono soggetti ad un'autorizzazione rilasciata dal Comune – che può indire a tal fine anche una conferenza dei servizi - nel quale è esercitata l'attività ed è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, alle previsioni in materia di sicurezza antincendio.

Non sono soggetti ad autorizzazione comunale i contenitori-distributori mobili destinati esclusivamente al rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada. Tali attrezzature sono assimilabili ai depositi essendo destinati a mezzi ai quali è inibita la circolazione su strada e pertanto impossibilitati a rifornirsi presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti (Decreto Ministeriale 19/03/1990)

L'attività può essere iniziata soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione e a seguito dell'esito positivo del collaudo, ovvero a seguito di richiesta di esercizio provvisorio.

Si evidenzia che il nuovo impianto stradale deve essere attivato, a pena di revoca del provvedimento autorizzatorio, entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'installazione e del permesso di costruire.

 

COLLAUDO

Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti - ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia -, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano  e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita  commissione  nominata  dal  SUAP alla  presenza  del  titolare  stesso dell’autorizzazione o suo delegato.

La commissione deve accertare la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la conformità dell’impianto al progetto approvato.

Se sono accertate irregolarità, la commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato; se è necessario la commissione può disporre un nuovo collaudo.

Per gli impianti già installati e funzionanti, il collaudo è obbligatorio per i seguenti interventi:

  • aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
  • sostituzione ovvero cambio di posizionamento di uno o più serbatoi;
  • variazione del numero dei serbatoi;
  • variazione del numero ovvero della tipologia delle colonnine per prodotti già erogati.

Il collaudo di tutti gli impianti deve essere effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

Ai singoli componenti la commissione ed al segretario spetta un rimborso spese forfettario pari ad euro 250,00, a carico del titolare dell’autorizzazione o concessione.

 

ESERCIZIO PROVVISORIO

In  attesa  del  collaudo  e  su  richiesta  della  società  può  essere  concesso  l'esercizio  provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni. A tale richiesta, va allegata la dichiarazione di inizio attività convalidata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

 

ADEMPIMENTI PER LA PREVENZIONE INCENDI

Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività commerciali devono essere realizzate e gestite in modo da:

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Ai sensi del DPR n. 151/2011 – con cui è stato emanato il nuovo Regolamento recante semplificazioni della disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla  prevenzione degli  incendi  -  le  attività  sottoposte  ai  controlli  di prevenzione incendi si distinguono in tre categorie (A – Attività a basso rischio; B – Attività a medio rischio; C – Attività a alto rischio) in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Nello specifico, i distributori carburante rientrano nella Categoria “C” – Attività a elevato rischio.

Per le nuove attività è, pertanto, necessario che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco provveda  ad  una  preventiva  valutazione  della  conformità  del  progetto  ai  criteri  di  sicurezza antincendio. Attraverso il SUAP o l’ufficio comunale al quale è stata inviata la richiesta di permesso a costruire,  quindi,  l’imprenditore dovrà inviare ai  Vigili  del  Fuoco il  progetto del  locale.  Entro  60 giorni dall’inoltro, il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio.

Terminata la costruzione, per dare inizio all’attività, l’imprenditore dovrà inviare al SUAP territorialmente competente una “Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio” con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, l’imprenditore, ottenuta la ricevuta dal SUAP, può immediatamente cominciare la sua attività.

Entro  60  giorni,  quindi,  i  Vigili  del  Fuoco  effettueranno  controlli  per  verificare  il  rispetto  delle  norme antincendio e, in caso positivo, rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Nel caso di costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi, se le modifiche apportate non aggravano le condizioni di sicurezza,  dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP  o direttamente al Comando VVFF - nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale -. Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o all’ufficio tecnico comunale se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente al Comando VVFF - nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale -, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l’attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione  necessaria ai vigili del fuoco per i successivi controlli.

I  titolari  delle attività ad alto e medio rischio,  in caso di  progetti  particolarmente complessi,  hanno la possibilità  di  richiedere  preventivamente  al  Comando  Provinciale  VVFF  il  rilascio  di  un nulla osta  di fattibilità. Esso si sostanzia in un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, effettuato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell’opera. Il rilascio del nulla osta è garantito dai Vigili del Fuoco entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della richiesta da parte dell’imprenditore.

È, inoltre, data facoltà a coloro che intendono avviare attività rientranti nelle categorie B e C richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di compiere delle verifiche in corso d’opera, al fine di esaminare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi. Per non arrestarne la realizzazione in attesa delle verifiche, in fase di valutazione del progetto è prevista la stesura di un cronoprogramma di visite concordato. Il procedimento si conclude, al massimo, entro 30 giorni dall’avvio

 

INFORMAZIONI SULL’ISTANZA

VALIDITÀ DELLA SCIA

In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza.

Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica,  ai sensi dell'articolo 5 del Decreto

Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005,  n.  68).  La  ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail  associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale.

TEMPI DI ISTRUTTORIA DELLISTANZA

Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'Amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della segnalazione - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

 

In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati.

 

ANNOTAZIONI

La  disciplina  nazionale  in  materia  di  obblighi  di  distanze  minime  per  installazione  di  impianti  di carburante è superata dal diritto e libertà di stabilimento sancita dalla giurisprudenza Ue.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza del 27 aprile 2012, n. 2456 modificando il precedente orientamento che si era formato prima dell’intervento della sentenza della Corte di Giustizia Ue in materia di libertà di stabilimento (11 marzo 2010, causa C-384/08) che ha dichiarato contrarie alla normativa europea le disposizioni italiane (Dlgs 32/1998 e leggi regionali attuative) che prevedono obblighi di rispetto di distanze minime tra impianti di carburante su strada.

Il rispetto di distanze minime, favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, per i Giudici scoraggia se non impedisce, l’accesso al mercato da parte di imprenditori comunitari. Ai sensi della pronuncia del Consiglio di Stato in parola, la distanza minima tra impianti non sarà più parametro da verificare in sede di autorizzazione di impianti di distribuzione di carburanti su strada.

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Personale da contattare: Iasevoli Francesco

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

L. R. n. 7 del 21 aprile 2020

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