Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PER USO PRIVATO
Uffici responsabili
SUAP E SVILUPPO ECONOMICODescrizione
DEFINIZIONE
Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato (installazione sotto il piano campagna e mancanza della diretta e visiva ispezionabilità), oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.
Ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 29/03/2006, n. 6 e dell'articolo 15 del Regolamento regionale del 20/01/2012, n. 1 gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato.
Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.
Ai sensi degli articoli 24 c.5, 25 e 26 della Legge Regionale 29/03/2006, n. 6, non necessitano di autorizzazione i contenitori-distributori mobili ad uso privato e devono essere esclusivamente destinati al rifornimento di:
- macchine operatrici non targate e non circolanti su strada;
- macchine ed auto all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili.
PREREQUISITI
Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia, morali e professionali.
Tale possesso si riferisce al titolare dell’autorizzazione se si tratta di persona fisica, al legale rappresentante se si tratta di società. In caso di affidamento in gestione dell’attività, i requisiti devono essere posseduti anche dal gestore.
L’esercizio di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalla normativa in materia di commercio in sede fissa da parte dell’esercente l’attività.
REQUISITI MORALI
Non possono, pertanto, esercitare l’attività in esame coloro che:
- sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica;
- hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
- hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo
2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
REQUISITI STRUTTURALI
L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.
L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).
Nell’area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell’inquinamento della falda idrica; ovvero: impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento, versamenti di idrocarburi.
COSA OCCORRE FARE
L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti – e le successive modifiche degli impianti sono soggetti ad un'autorizzazione rilasciata dal Comune – che può indire a tal fine anche una conferenza dei servizi - nel quale è esercitata l'attività ed è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, alle previsioni in materia di sicurezza antincendio.
L’autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal comune per l’esercizio dell’impianto stesso.
La richiesta di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto ad uso privato deve essere corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente, secondo le modalità indicate dal Regolamento regionale vigente. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, quale il congruo numero di automezzi intestati al richiedente. Nel caso di cantieri, le autorizzazioni sono rilasciate per il tempo necessario al completamento di eventuali lavori o costruzioni che utilizzano macchine di movimento terra o motori fissi quali gruppi elettrogeni o battipalo.
In caso di attività che prevede l'occupazione di suolo pubblico è necessario essere in possesso di concessione per l'occupazione di suolo pubblico assegnata attraverso indizione di gara pubblica.
Non sono soggetti ad autorizzazione comunale:
- i contenitori-distributori mobili destinati esclusivamente al rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada. Tali attrezzature sono assimilabili ai depositi, essendo destinati a mezzi ai quali è inibita la circolazione su strada e, pertanto, impossibilitati a rifornirsi presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti (Decreto Ministeriale 19/03/1990).;
- il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi inferiori a 1.000 litri.
L’attivazione di queste ultime tipologie di attività è, pertanto, soggetta a SCIA da inviare al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
L'attività può essere iniziata soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione e a seguito dell'esito positivo del collaudo, ovvero a seguito di richiesta di esercizio provvisorio.
COLLAUDO
Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti - ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia -, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal SUAP alla presenza del titolare stesso dell’autorizzazione o suo delegato.
La commissione deve accertare la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la conformità dell’impianto al progetto approvato.
Se sono accertate irregolarità, la commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato; se è necessario la commissione può disporre un nuovo collaudo.
Per gli impianti già installati e funzionanti, il collaudo è obbligatorio per i seguenti interventi:
- aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- sostituzione ovvero cambio di posizionamento di uno o più serbatoi;
- variazione del numero dei serbatoi;
- variazione del numero ovvero della tipologia delle colonnine per prodotti già erogati.
Il collaudo di tutti gli impianti deve essere effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.
Ai singoli componenti la commissione ed al segretario spetta un rimborso spese forfettario pari ad euro 250,00, a carico del titolare dell’autorizzazione o concessione.
ESERCIZIO PROVVISORIO
In attesa del collaudo e su richiesta della società può essere concesso l'esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni. A tale richiesta, va allegata la dichiarazione di inizio attività convalidata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
ADEMPIMENTI PER LA PREVENZIONE INCENDI
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività commerciali devono essere realizzate e gestite in modo da:
- minimizzare le cause di incendio;
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Ai sensi del DPR n. 151/2011 – con cui è stato emanato il nuovo Regolamento recante semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi -le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono in tre categorie (A – Attività a basso rischio; B – Attività a medio rischio; C– Attività a alto rischio) in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.
Nello specifico, i distributori carburante rientrano:
- nella Categoria “A” – Attività a basso rischio, se si è in presenza di contenitori e distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.
Per le attività rientranti in tale categoria, la nuova disciplina per la prevenzione incendi consente all’imprenditore di compiere tutti i lavori necessari alla realizzazione dei locali in cui sarà eseguita l’attività senza dover richiedere pareri preventivi ai Vigili del Fuoco.
Dopo aver realizzato la costruzione, per dare inizio all’attività, l’imprenditore dovrà inviare al SUAP territorialmente competente - o direttamente ai Vigili del Fuoco tramite procedura on line - il progetto dell’opera e una “Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio” con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, l’imprenditore, ottenuta la ricevuta dal SUAP, può immediatamente cominciare la sua attività.
Entro 60 giorni, quindi, i Vigili del Fuoco effettueranno controlli a campione, rilasciando, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.
Nel caso di costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi in cui si realizzano modifiche alle attività, dopo i lavori, il titolare deve presentare la SCIA antincendio al SUAP o direttamente al Comando VVF - nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale.
nella Categoria “B” – Attività a medio rischio, se si è in presenza di liquidi infiammabili, combustibili, lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli rientranti nella Categoria A.
Sono comprese in tale categoria attività che presentano una media complessità tecnico-gestionale; è, pertanto, necessario che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco provveda ad una preventiva valutazione della conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio. Attraverso il SUAP o l’ufficio comunale al quale è stata inviata la richiesta di permesso a costruire, quindi, l’imprenditore dovrà inviare ai Vigili del Fuoco il progetto del locale. Entro 60 giorni dall’inoltro, il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio.
Terminata la costruzione, per dare inizio all’attività, l’imprenditore dovrà inviare al SUAP territorialmente competente una “Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio” con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, l’imprenditore, ottenuta la ricevuta dal SUAP, può immediatamente cominciare la sua attività.
Entro 60 giorni, quindi, i Vigili del Fuoco effettueranno controlli a campione, rilasciando, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica.
Nel caso di costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi, se le modifiche apportate non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente al Comando VVFF - nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale -. Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o all’ufficio tecnico comunale se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente al Comando VVFF - nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale -, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l’attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria ai vigili del fuoco per i successivi controlli.
- nella Categoria “C” – Attività a elevato rischio, se si è in presenza di liquidi infiammabili, combustibili, lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica superiore a 50 m3.
Per le nuove attività è, pertanto, necessario che il Comando provinciale competente dei Vigili del Fuoco provveda ad una preventiva valutazione della conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio. Attraverso il SUAP o l’ufficio comunale al quale è stata inviata la richiesta di permesso a costruire, quindi, l’imprenditore dovrà inviare ai Vigili del Fuoco il progetto del locale. Entro 60 giorni dall’inoltro, il Comando darà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio.
Terminata la costruzione, per dare inizio all’attività, l’imprenditore dovrà inviare al SUAP territorialmente competente una “Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio” con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, l’imprenditore, ottenuta la ricevuta dal SUAP, può immediatamente cominciare la sua attività.
Entro 60 giorni, quindi, i Vigili del Fuoco effettueranno controlli per verificare il rispetto delle norme antincendio e, in caso positivo, rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Nel caso di costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi, se le modifiche apportate non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente al Comando VVFF - nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale -. Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o all’ufficio tecnico comunale se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente al Comando VVFF - nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale -, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l’attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria ai vigili del fuoco per i successivi controlli.
I titolari delle attività ad alto e medio rischio, in caso di progetti particolarmente complessi, hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando Provinciale VVFF il rilascio di un nulla osta di fattibilità. Esso si sostanzia in un parere di massima rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, effettuato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell’opera. Il rilascio del nulla osta è garantito dai Vigili del Fuoco entro il termine massimo di 30 giorni dal momento della richiesta da parte dell’imprenditore.
È, inoltre, data facoltà a coloro che intendono avviare attività rientranti nelle categorie B e C richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di compiere delle verifiche in corso d’opera, al fine di esaminare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi. Per non arrestarne la realizzazione in attesa delle verifiche, in fase di valutazione del progetto è prevista la stesura di un cronoprogramma di visite concordato. Il procedimento si conclude, al massimo, entro 30 giorni dall’avvio.
INFORMAZIONI SULL’ISTANZA
VALIDITÀ DELLA SCIA
In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza.
Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto
Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68). La ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale.
TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL’ISTANZA
Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'Amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della segnalazione - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati.