DEFINIZIONE
Per agenzia d'affari si intende un'impresa organizzata che si offre come intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Gli elementi che caratterizzano un'agenzia d'affari sono:
Sono agenzie d'affari di competenza del SUAP quelle per:
PREREQUISITI
Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti soggettivi morali.
REQUISITI MORALI
Ai sensi dell'articolo 11 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate a chi:
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Ai sensi dell'articolo 92 del Regio Decreto, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'articolo
89 dello stesso non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Infine, ai sensi dell'articolo 113 del Regio Decreto le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.
REQUISITI STRUTTURALI
L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.
L’attività può essere svolta anche avvalendosi di locali posti all’interno di un’abitazione, in questo caso il richiedente dovrà provvedere ad una separazione effettiva tra l’abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all’esercizio dell’attività, all’interno dei quali non possono svolgersi più attività.
L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).
È necessario, infine, fornire il consenso a sottoporsi alle prescrizioni definite dall’articolo 16 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, in base al quale gli ufficiali e gli agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali destinati all’esercizio dell'attività per assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi vigenti.
ALTRI REQUISITI
Ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 , l'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di:
COSA OCCORRE FARE
L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) per agenzia d'affari ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto e dell'articolo 19 della Legge
07/08/1990, n. 241.
La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica – ComUnica –, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIA) che a sua volta la presenterà al SUAP.
La ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa.
INFORMAZIONI SULL’ISTANZA
In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza.
Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68). La ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale.
Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'Amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati.
ANNOTAZIONI
I SUAP comunali non sono competenti per tutte le tipologie di attività rientranti nel campo delle “agenzie d’affari”.
Per l’esercizio di “agenzie per le pratiche automobilistiche” che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 08/08/1991, n. 264) occorre presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia territorialmente competente.
Sono di competenza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le agenzie di assicurazione.
Per l’avvio di agenzie di intermediazione finanziaria bisogna, invece, fare riferimento alla CONSOB, mentre rientrano nella competenza della Banca d'Italia le agenzie di mediazione creditizia (Legge
07/03/1996, n. 108).
Sono, infine, di competenza della Questura:
Sono, infine, di competenza del Registro Nazionale Stampa c/o Presidenza Consiglio Ministri le agenzie di stampa (Legge 05/08/1981, n. 416).