Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
ESERCIZI DI PANIFICAZIONE
Uffici responsabili
SUAP E SVILUPPO ECONOMICODescrizione
DATI GENERALI
L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a SCIA.
Modalità di presentazione
L'interessato può presentare la segnalazione certificata di inizio attività utilizzando l'apposita modulistica.
La segnalazione deve essere firmata dal titolare dell'attività, in caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
TEMPISTICA
La presentazione della S.C.I.A., di cui all'art. 19 della legge 241/90, prevede la facoltà di inizio immediato dell'attività.
L'Ente competente ha 60 giorni per effettuare i controlli ed intervenire. Si precisa che trascorso questo termine l'intervento di controllo è sempre possibile, ma l'interdizione dell'attività è possibile solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
REQUISITI:
Morali
Il soggetto che intende aprire un esercizio di vicinato, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di società non deve trovarsi in una delle condizioni elencate:
a) essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) essere sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
Il divieto di esercizio dell'attività, per le lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
Requisiti del locale
Il locale deve rispondere ai requisiti di conformità, al regolamento edilizio, alle norme urbanistiche e relative destinazioni d'uso, ed alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento d'igiene.
RICORDATI:
In caso di attività artigianale il titolare in seguito alla SCIA dovrà iscriversi all'albo delle Imprese Artigiane presentando direttamente alla Camera di Commercio la dovuta documentazione.
L'artigiano può vendere sul luogo di produzione i propri prodotti.
E' consentita ai titolari di impianti di panificazione l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Nel caso di vendita di prodotti alimentari non di propria produzione, occorre essere in possesso dei requisiti professionali e presentare all'ufficio SUAP del Comune il modello di SCIA vicinato.
Altri procedimenti eventualmente collegati:
- Opere edilizie da realizzarsi sui locali destinati all'esercizio dell'attività e certificato di agibilità: le opere edilizie devono essere svolte ed ultimate prima della presentazione della SCIA, i locali devono altresì essere in possesso del certificato di agibilità o equipollente; la richiesta per le opere edilizie deve essere presentata dal proprietario dei locali o avente diritto.
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
- Copia documento di riconoscimento;
- Copia certificato di agibilita' con destinazione d'uso;
- Modello per la notifica sanitaria con la relativa documentazione;
- Dichiarazione del tecnico ai sensi DELLA LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 29/12/2018, ART. 2 E 3.
NORMATIVA
Art. 19 legge 241/1990;
Art. 4, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni da legge 4 agosto 2006, n. 248;
D.lgs. 26 marzo 2010, n.59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein.